Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine
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Le opinioni della dottrina divergono sulla questione se i titolari di una patente d’avvocato che forniscono consulenza giuridica in un’impresa sottostiano5 al segreto professionale di cui all’articolo 321 CP6. La grande maggioranza degli esperti ritiene tuttavia che soltanto gli avvocati indipendenti iscritti in un registro cantonale degli avvocati possano avvalersi del menzionato segreto professionale7. In una sua recente decisione, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione8. Occorre tuttavia supporre che, a differenza degli avvocati indipendenti, le persone che svolgono attività di consulenza giuridica in un’impresa non possano richiamarsi all’articolo 321 CP per avvalersi del diritto di non collaborare a un procedimento civile, penale o amministrativo.
Recentemente questa diversa situazione giuridica per gli avvocati indipendenti da una parte e gli impiegati che svolgono attività di consulenza giuridica dall’altra, ha dato adito a discussioni. Nel quadro dei dibattimenti sull’unificazione della procedura penale è stato chiesto di introdurre nel Codice di procedura penale un diritto di non deporre per chi opera come consulente giuridico in un’impresa. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale non ha accolto la richiesta presentando invece una mozione che chiedeva di equiparare agli avvocati indipendenti le persone impiegate in un’impresa in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio (07.3281). Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione precisando tuttavia che andavano evitati intralci eccessivi al perseguimento penale o all’accertamento dei fatti giuridici rilevanti in un procedimento civile. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la mozione senza voti contrari, rispettivamente il 19 giugno 2007 e il 2 giugno 20089.
1.2 La nuova normativa proposta
Per l’economia nazionale è d’importanza fondamentale che le imprese agiscano in conformità con la legge. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che le imprese, in particolare quelle di grandi dimensioni, devono ottimizzare le strutture aziendali per garantire il rispetto delle regole. Il rischio di danni ne risulterà diminuito non soltanto per l’impresa stessa, ma anche per la società. Le regole deontologiche per chi fornisce consulenza giuridica nelle imprese possono contribuire a ridurre tale rischio, poiché consolidano la base per una consulenza giuridica oggettivamente corretta all’interno delle imprese. Inoltre, grazie al segreto professionale, le imprese non devono temere che i prodotti del lavoro dei loro consulenti giuridici vengano rivelati in un procedimento civile, penale o amministrativo. Il rapporto di fiducia alla base della consulenza giuridica ne esce rafforzato, favorendo un dialogo approfondito e aperto tra le imprese e i giuristi interni. D’altro canto, il segreto professionale rende più difficoltosi i procedimenti penali, civili e amministrativi. In particolare, le imprese non saranno più obbligate a pubblicare, su richiesta della controparte, gli atti protetti dal segreto professionale. Come tutti i segreti professionali anche quello proposto per i giuristi d’impresa può rallentare i procedimenti penali, civili e ammi-
5 È di parere favorevole Marcel Niggli, Unterstehen dem Berufsgeheimnis nach Art. 321 StGB auch Unternehmensjuristen?, Anwaltsrevue 8/2006, pag. 277 segg.
6 Codice penale svizzero; RS 311.0.
7 Cfr. Michael Pfeifer, Gilt das Berufsgeheimnis nach Art. 321 StGB auch für Unternehmensjuristen?, Anwaltsrevue 4/2006, pag. 166, nota 3; Jörg Schwarz, Anwendung von Art. 321 auf Unternehmensjuristen - Einige Gedanken zu einer laufenden Diskussion, Anwaltsrevue 9/2006, pag. 338 segg.
8 Sentenza 1B 101/2008 del 28.10.2008, consid. 4.2.
9 Boll. Uff. 2007 N 970, Boll. Uff. 2008 S 364 seg.