Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine
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Art. 13 Denominazione professionale
Il giurista d’impresa è tenuto a menzionare l’iscrizione nelle relazioni d’affari affinché siano note l’iscrizione nel registro e la conseguente subordinazione alle regole deontologiche.
Art. 14 Obbligo di comunicazione dei giuristi d’impresa
La disposizione corrisponde all’articolo 12 lettera j LLCA. I giuristi d’impresa devono comunicare all’autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa ai dati del registro che li concernono. In caso di mancata comunicazione, l’autorità di sorveglianza può adottare provvedimenti disciplinari.
2.5 Sorveglianza disciplinare (Sezione 5)
Art. 15 Obbligo di comunicazione delle autorità
Secondo l’articolo 15, le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e federali hanno l’obbligo di comunicare senza indugio all’autorità di sorveglianza del Cantone in cui è registrato il giurista d’impresa il possibile inadempimento di una delle condizioni d’iscrizione di cui agli articoli 5-7 oppure una violazione delle regole deontologiche di cui alla sezione 3.
Ovviamente anche i privati possono rivolgersi all’autorità di sorveglianza, senza che la legge debba menzionarlo esplicitamente.
Art. 16 Procedimento disciplinare
In caso di violazione delle regole deontologiche o dell’obbligo di comunicazione, l’autorità di sorveglianza può ordinare provvedimenti disciplinari per i giuristi d’impresa. I provvedimenti s’ispirano a quelli dell’articolo 17 capoverso 1 LLCA. Nel caso di uno statuto professionale facoltativo come quello proposto per i giuristi d’impresa, non ha tuttavia senso pronunciare un divieto d’esercitare la professione. Il capoverso 1 prevede pertanto un divieto provvisorio (lettera d) o, come misura più severa, un divieto definitivo d’iscrizione (lettera e). Spetta all’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto il giurista d’impresa adottare le misure disciplinari.
Gli articoli 17-19 contengono altre disposizioni concernenti il campo d’applicazione territoriale dei divieti d’iscrizione, la prescrizione dell’azione disciplinare e la cancellazione dal registro della misura disciplinare.
2.6 Procedura (Sezione 6)
Art. 20
Il capoverso 1 statuisce che sono i Cantoni a definire la procedura d’iscrizione. Possono in particolare riscuotere un emolumento. Secondo il capoverso 2 la procedura d’iscrizione deve essere semplice e rapida. Tale obbligo non comprende la procedura di ricorso.