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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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Allegato (art. 17)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 27 giugno 20015 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Allegato 2 numero 21a (nuovo)
A sostegno dei relativi scopi e tenendo conto delle pertinenti condizioni, possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti:
21a. Ispettorato federale della sicurezza nucleare per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 20076 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
2. Ordinanza del 19 dicembre 20017 sui controlli di sicurezza relativi alle persone
Allegato 1 numero 2
Funzioni dell’Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone
2. Funzioni supplementari nei singoli Dipartimenti e nella Cancelleria federale
…
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni-
cazioni
Unità organizzative Funzioni
Ufficio federale dell’energia Quadri dell’UFE Berna
Collaboratori Servizio del personale, Servizio finanze, Informatica, Sezione affari internazionali, Servizio di assistenza Sezione affari internazionali