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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine

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Allegato (art. 17)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 20015 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Allegato 2 numero 21a (nuovo)

A sostegno dei relativi scopi e tenendo conto delle pertinenti condizioni, possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti:

21a. Ispettorato federale della sicurezza nucleare per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 20076 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare;

2. Ordinanza del 19 dicembre 20017 sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Allegato 1 numero 2

Funzioni dell’Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone

2. Funzioni supplementari nei singoli Dipartimenti e nella Cancelleria federale

…

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni-

cazioni

Unità organizzative Funzioni

Ufficio federale dell’energia Quadri dell’UFE Berna

Collaboratori Servizio del personale, Servizio finanze, Informatica, Sezione affari internazionali, Servizio di assistenza Sezione affari internazionali

5 RS 120.2

6 RS 732.2

7 RS 120.4