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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine

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Art. 105 cpv. 1

1 L’UFSP allestisce un programma di prelievo di campioni e di misurazioni in collaborazione con l’IFSN, l’INSAI, la CENAL ed i Cantoni.

Art. 106 cpv. 1

1 L’IFSN, l’INSAI, la CENAL, i Cantoni e gli altri laboratori interessati mettono a disposizione dell’UFSP i dati raccolti nel quadro della sorveglianza, dopo averli interpretati.

Art. 127 cpv. 1, frase introduttiva

1 All’IFSN compete il rilascio delle licenze per:

Art. 136 cpv. 1 e cpv. 4, frase introduttiva

1 L’UFSP, l’INSAI e l’IFSN sono competenti per la sorveglianza della protezione delle persone e delle adiacenze.

4 L’IFSN sorveglia:

Art. 138 cpv. 1

1 La Direzione generale delle dogane, di comune accordo con l’UFSP e l’IFSN, emana direttive relative al controllo delle importazioni, delle esportazioni e del transito di sorgenti radioattive.

21. Ordinanza del DFI del 31 ottobre 200133 concernente la Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività

Art. 3 Collaborazione con altre commissioni e con l’OIR

La CFR collabora con la Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC), la Commissione per la sicurezza nucleare (CSN) e l’Organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (OIR). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione.

Art. 10 cpv. 3

3 La segreteria trasmette l’ordine del giorno e i verbali delle sedute all’UFSP, all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), alla Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e all’INSAI. Alle sedute possono partecipare rappresentanti di questi organismi.

33 RS 814.501.1