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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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c. il personale di MeteoSvizzera, dell’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe, del Servizio sismologico svizzero e dell’Istituto di ricerca sull’atmosfera e il clima del Politecnico federale di Zurigo (IACETH), della Centrale nazionale d’allarme, dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, della RUAG e di Skyguide incorporato in formazioni che, in servizio attivo, assumono i compiti delle organizzazioni e istituzioni menzionate;
8. Ordinanza del 5 dicembre 200313 sull’allarme
Art. 10 cpv. 2 lett. a
2 Essi trasmettono immediatamente l’avviso di dare il preallarme o l’allarme:
a. all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);
Art. 18 cpv. 2
2 Il regolamento d’emergenza deve essere approvato dall’IFSN.
9. Ordinanza del 17 ottobre 200714 concernente l’organizzazione d’intervento in caso di aumento della radioattività
Art. 5 cpv. 2 lett. b
2 L’OIR è sostenuta nei suoi interventi:
b. in presenza di pericolo in seguito ad incidenti nelle centrali nucleari, sia in Svizzera che all’estero, anche dall’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).
Art. 6 cpv. 1 lett. p nonché 5 lett. c
1 Fanno parte del CODRA:
p. il direttore dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.
5 Sono a disposizione del CODRA:
c. la Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN).
Art. 7 cpv. 1 lett. b
1 Nel settore della radioattività la CENAL comprende:
b. altri specialisti provenienti dai settori della scienza e dell’economia e da altri organi amministrativi, come pure dalle commissioni ComNBC, CFR e CSN;
13 RS 520.12
14 RS 520.17