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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine

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15. Ordinanza del 28 novembre 198325 sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari

Ingresso

visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 200326

sull’energia nucleare;

visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 200227 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

Art. 13 Acquisto e posa dei dispositivi d’allarme

1 L’esercente di un impianto nucleare deve acquistare e posare i dispositivi d’allarme

seguenti:

c. adeguati impianti di telecomunicazione tra l’impianto nucleare ed i Comuni della zona 1, l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), i Cantoni interessati ...

2 Egli lavora d’intesa con l’IFSN, i Cantoni e i Comuni.

Art. 18 Compiti dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare

1 L’IFSN presta consulenza ai Cantoni e ai Comuni nell’ambito dei propri lavori di pianificazione e di preparazione delle misure necessarie all’adempimento dei compiti che loro incombono.

2 L’IFSN coordina, d’intesa con l’OIR, la preparazione dei provvedimenti di protezione. Esso fruisce dell’appoggio e della consulenza della Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC).

3 Quando l’IFSN è informato di un preallarme o di un allarme, si accerta che l’esercente dell’impianto nucleare abbia preso le necessarie misure per la protezione del personale e dell’ambiente. Esso presta assistenza alla CS nella valutazione dell’evoluzione dell’avaria e delle probabili conseguenze.

Art. 26 cpv. 1 lett. c

1 Gli esercenti di impianti nucleari devono sopportare i costi seguenti:

c. l’acquisto e l’installazione di mezzi di trasmissione adeguati con i Comuni della zona 1, con l’IFSN e la CENAL;

25 RS 732.33

26 RS 732.1

27 RS 520.1