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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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Sezione 5: Prestazioni a favore della Confederazione e presentazione dei conti
Art. 12 Prestazioni a favore della Confederazione
1 L’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale) commissiona all’IFSN le prestazioni da fornire.
2 Le tariffe orarie sulle quali si basa l’indennità sono rette dal regolamento sulle tasse dell’IFSN.
Art. 13 Presentazione dei conti
1 Il Consiglio dell’IFSN fissa i principi dell’iscrizione a bilancio e della valutazione. Le pertinenti disposizioni sulle finanze della Confederazione rappresentano l’esigenza minima.
2 I singoli principi della presentazione dei conti, le loro modifiche e le loro ripercussioni nonché il riferimento a standard riconosciuti in materia di presentazione dei conti e i valori di riferimento per le valutazioni devono essere pubblicati nell’allegato al conto annuale.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 14 Istituzione dell’IFSN
1 L’IFSN acquisisce la personalità giuridica con l’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 In tale momento i diritti e i doveri della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari sono trasmessi all’IFSN.
3 Entro il 30 settembre 2009 l’IFSN presenta per approvazione al Consiglio federale il bilancio di apertura al 1° gennaio 2009.
Art. 15 Disposizione esecutiva
Il Consiglio dell’IFSN può emanare disposizioni esecutive di importanza secondaria in merito all’organizzazione, al personale e alla contabilità, in particolare disposizioni esecutive che precisano il regolamento del personale.
Art. 16 Disposizione transitoria
Al più tardi fino al 31 marzo 2010 la sede dell’IFSN è Würenlingen.