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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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Art. 6 cpv. 2 lett. e, 4 e 5
2 Gli operatori dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:
e. almeno un anno di esperienza nel servizio a turni presso l’unità organizzativa addetta all’esercizio dell’impianto nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori; questo periodo si riduce a sei mesi nel caso delle persone con formazione completa conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente e delle persone con due anni di esperienza come operatore d’impianto maturata in un’altra centrale nucleare; nel caso di un nuovo impianto, l’IFSN può riconoscere come esperienza pratica la collaborazione nella realizzazione e nella messa in esercizio.
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.
Art. 7 cpv. 2 lett. d e cpv.4
2Il caposquadra deve inoltre possedere le seguenti qualifiche:
d. almeno due anni di esperienza come operatore dei reattori nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di caposquadra; nel caso di un nuovo impianto, l’IFSN può riconoscere come esperienza pratica la collaborazione nella realizzazione e nella messa in esercizio.
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto.
Art. 8 cpv. 2 lett. e nonché cpv. 4 e 5
2 Gli ingegneri di picchetto devono possedere le seguenti qualifiche:
e. almeno un anno di esperienza come caposquadra in servizio nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di ingegnere di picchetto; nel caso di un nuovo impianto, l’IFSN può riconoscere come esperienza pratica la collaborazione nella realizzazione e nella messa in esercizio.
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto.
Art. 10 cpv. 4 e 5
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto e alla funzione..