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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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Art. 11 cpv. 4
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva i requisiti per il personale addetto alla manutenzione.
Art. 12 cpv. 3
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze per il personale tecnico-scientifico.
Art. 13 cpv. 3
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva i requisiti per le persone che esercitano un’attività in virtù di un mandato.
Art. 14 cpv. 3
3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.
Art. 15 cpv. 4 e 5
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.
Art. 16 cpv. 4
4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.
Art. 17 cpv. 4
4 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.
Art. 20 cpv. 3
3 L’IFSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.
Art. 21 cpv. 1
1 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna si occupa degli aspetti tecnici, personali e organizzativi della sicurezza esterna dell’impianto nucleare. Egli è la persona di contatto per l’IFSN e per la polizia cantonale.
Art. 23 cpv. 5
5 L’IFSN può consultare la documentazione.