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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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14. Ordinanza del 9 giugno 200624 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari (OCSPN)
Art. 4 Decisione concernente la sicurezza delle persone
1 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide in merito alla sicurezza delle persone; nella sua decisione non è vincolato al servizio specializzato di cui all’articolo 21 capoverso 1 OCSP. Esso stabilisce se la funzione può essere trasferita e, in caso affermativo, con quali oneri.
2 L’IFSN può rinunciare a prendere una decisione qualora concordi con l’esito della decisione presa dal servizio specializzato ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 lettere a–c OCSP; esso ne informa la persona sottoposta al controllo e il titolare dell’autorizzazione senza una forma specifica. In tal caso, la funzione non può essere trasferita alla persona sottoposta al controllo se vi è una decisione sui rischi negativa; se vi è una decisione sui rischi vincolata, la funzione può essere trasferita soltanto se sono adempiuti gli oneri menzionati in siffatta decisione.
3 L’IFSN informa il servizio specializzato entro 30 giorni dal ricevimento della decisione se ha preso una decisione che si discosta da quella del servizio specializzato. In caso contrario il servizio specializzato indica nel sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD), secondo l’articolo 18 OCSP, che l’Ufficio federale non ha preso alcuna decisione in deroga alla sua.
4 L’IFSN e il titolare dell’autorizzazione possono, con il consenso scritto della persona sottoposta al controllo, consultarne il fascicolo. Possono avere un colloquio con lei per chiarire le questioni in sospeso e farsi assistere dal servizio specializzato.
Art. 5 cpv. 1 e 3
1 L’IFSN decide in merito alla sicurezza delle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d, senza che sia eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’OCSP.
3 Se i risultati scaturiti dalle informazioni di cui al capoverso 2 sono insufficienti, l’IFSN può tuttavia sottoporre una persona domiciliata in Svizzera a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli articoli 2–4. Un diritto all’esecuzione di un tale controllo non è dato.