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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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22. Ordinanza del 15 settembre 199834 concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione
Art. 8 cpv. 1 lett. b, 2 e 3
1 Le autorità di sorveglianza riconoscono le formazioni in radioprotezione come segue:
b. all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) il riconoscimento delle formazioni nei settori degli impianti nucleari e dell’Istituto Paul Scherrer;
2 In caso di dubbio sulle competenze circa il riconoscimento, l’UFSP, l’IFSN e l’INSAI si accordano tra di loro.
3 Le formazioni in radioprotezione offerte dall’UFSP, dall’IFSN o dall’INSAI devono essere sottoposte di volta in volta al riconoscimento di una delle altre autorità di sorveglianza.
Allegato 2
Condizioni per il riconoscimento di formazioni nei settori degli impianti nucleari e dell’Istituto Paul Scherrer
Numero 4
4. compiti di routine in radioprotezione possono essere delegati a persone incaricate della radioprotezione. La loro formazione è disciplinata nell’allegato 3, tabella 3B (area di lavoro B/C)
Per trasporti nel settore dell’IFSN è richiesta la formazione giusta l’allegato 3, tabella 3A (competenza) rispettivamente tabella 3B (perizia).
Tabella 2
Valevole per le categorie professionali:
9 …
9.1 Addetti alla radioprotezione nel settore dell’IFSN (competenza secondo l’art.
16 ORaP)
9.2 Tecnico in radioprotezione nel settore dell’IFSN (competenza secondo l’art.
16 ORaP)
9.3 Perito in radioprotezione nel settore dell’IFSN (perizia secondo l’art. 18
ORaP)