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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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Art. 9 cpv. 2
2 L’IFSN, sentiti la polizia e il titolare della licenza di costruzione o d’esercizio per l’impianto nucleare (titolare della licenza), delimita la zona rilevante per la sicurezza esterna.
Art. 10 cpv. 3
3 L’acquisizione di nuovi tipi di arma deve essere preventivamente annunciata all’IFSN.
Art. 11 cpv. 3
3 L’acquisizione di nuove tipologie di mezzi da servizio d’ordine deve essere preventivamente annunciata all’IFSN.
Art. 13 cpv. 4
4 L’IFSN stabilisce per ciascun impianto nucleare l’effettivo minimo di guardie per turno.
Art. 14 cpv. 3
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttiva l’impiego di personale di guardia esterno.
Art. 15 cpv. 4
4 L’IFSN decide caso per caso in merito all’equipollenza dei certificati di fine formazione esteri.
Art. 16 cpv. 5
5 L’IFSN può consultare la documentazione.
Art. 17 cpv. 4
4 L’IFSN può consultare la documentazione.
Art. 18 cpv. 1**
1 L’IFSN può trattare dati personali dei membri dei corpi di guardia, tra cui segnatamente anche dati degni di particolare protezione o profili della personalità ai sensi dell’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199223 sulla protezione dei dati, nella misura in cui tali dati risultino necessari, nell’adempimento dei compiti assegnati dalla presente ordinanza, per verificare se i membri dei corpi di guardia adempiono i requisiti richiesti.
23 RS 235.1