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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine

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6 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati per il condizionamento e per la documentazione della domanda.

Art. 73 Parere dell’IFSN

L’IFSN esprime il suo parere in merito alle domande di licenze e d’approvazione di progetti secondo gli articoli 49–63 LENu.

Art. 75 cpv. 2 e 4

2 L’IFSN sottopone, per parere, la domanda di nullaosta o approvazione ai servizi specializzati della Confederazione. Esse fissano a questo proposito un adeguato termine.

4Abrogato

Art. 76 Obbligo di informazione in caso di eventi e riscontri particolari

relativi alla sicurezza nucleare

1 L’IFSN informa senza indugio l’opinione pubblica in caso di eventi e riscontri particolari nell’impianto nucleare che:

a. costituiscono un pericolo per l’impianto o il personale oppure hanno conseguenze radiologiche rilevanti sui dintorni dell’impianto (eventi o riscontri S secondo l’allegato 6);

b. sono importanti dal punto di vista della sicurezza, ma hanno conseguenze radiologiche minime o nulle sui dintorni dell’impianto (eventi o riscontri A secondo l’allegato 6).

2 In caso di particolari eventi e riscontri di interesse pubblico che non soggiacciono al capoverso 1, l’IFSN provvede a informare l’opinione pubblica.

Art. 77cpv. 2

2 Il sostegno avviene in forma di aiuti finanziari o attraverso la partecipazione di collaboratori dell’Ufficio federale o dell’IFSN.

Allegato 2 n. 1, terz’ultimo paragrafo

Principi per la sicurezza esterna di impianti nucleari, materiali nucleari e scorie radioattive

1. Sicurezza esterna di impianti nucleari

Per i depositi intermedi e per i depositi in strati geologici profondi, l’IFSN decide se si può rinunciare a singole barriere di sicurezza esterna.