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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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16. Ordinanza del 29 novembre 200228 concernente il trasporto di merci pericolose su strada
Art. 25 cpv. 3 lett. b
3 Gli imballaggi, i recipienti a pressione, le cisterne e i loro impianti come pure le spedizioni di materiali radioattivi devono essere ammessi dalle seguenti autorità, stazioni di prova o periti riconosciuti:
b. per i modelli di colli e la spedizione di materiali radioattivi:
l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);
17. Ordinanza del 3 dicembre 1996 29 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia
Art. 2 lett. a
L’autorità, il centro di collaudo o il perito riconosciuti competenti ai sensi del RID sono:
a. per la classe 7 e l’allegato VII: l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);
18. Ordinanza del DATEC del 26 settembre 200230 sulla messa in vigore del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno
Art. 2 cpv. 2, terzo trattino
2 Le autorità competenti ai sensi dei seguenti numeri del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno sono:
– …
– …
– l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) per i numeri: