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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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Art. 10
Specialisti, in particolare degli uffici federali rappresentati in seno al CODRA e delle commissioni ComNBC, CFR e CSN, sono a disposizione della cen info per la consulenza tecnica in materia di informazione.
Art. 12 cpv. 3
3 Il capo dell’OIR provvede affinché l’idoneità funzionale dell’OIR, o di settori della stessa, venga controllata per mezzo di esercitazioni. Se del caso e d’intesa con i servizi competenti, può a questo scopo coinvolgere anche la cen info, l’IFSN e altri servizi.
Art. 18 IFSN
1 L’IFSN si incarica, in applicazione dell’ordinanza del 28 novembre 19831 sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari, di informare rapidamente la CENAL circa gli incidenti negli impianti nucleari svizzeri che potrebbero mettere in pericolo l’ambiente circostante a causa della radioattività.
2 L’IFSN fa previsioni sull’evoluzione di avarie negli impianti, la possibile diffusione della radioattività nell’ambiente circostante e le relative conseguenze. Analizza l’efficacia dei provvedimenti adottati dall’esercente dell’impianto nucleare per proteggere il personale e l’ambiente.
3 L’IFSN consiglia la CENAL in merito alla disposizione di misure per la protezione della popolazione.
4 L’IFSN intrattiene un proprio servizio di picchetto e garantisce un’organizzazione interna per i casi d’emergenza.
10. Ordinanza del 10 dicembre 200415 sull’energia nucleare
Art. 6
Le autorità di vigilanza sono:
a. per quanto concerne la sicurezza nucleare e per la sicurezza esterna, l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);
b. per i rimanenti settori nell’esecuzione della LENu, l’Ufficio federale.
Art. 10 cpv. 2
2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i principi specifici per la progettazione di reattori ad acqua leggera.
15 RS 732.11