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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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Art. 8 Rapporti
1 Il rapporto di gestione e il rapporto di attività all’attenzione del Consiglio federale comprendono un rendiconto sui risultati e le prestazioni dell’IFSN nell’ambito della sua vigilanza sugli impianti nucleari, il raggiungimento degli obiettivi strategici nonché il rapporto annuale, il bilancio, il conto economico con allegato e il rapporto di esame dell’ufficio di revisione.
2 Il Consiglio dell’IFSN delibera, su proposta del presidente, sul rapporto di gestione e sul rapporto di attività e li sottopone al Consiglio federale per approvazione.
3 Il rapporto di attività e il rapporto di gestione sono pubblicati dopo approvazione dal Consiglio federale.
Art. 9 Ricusazione
1 L’obbligo di ricusazione dei membri del Consiglio dell’IFSN è retto dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
2 La qualità di membro di un’associazione specialistica non comporta l’obbligo di ricusazione.
3 Se la ricusazione è contestata, decide il Consiglio dell’IFSN senza il concorso del membro interessato.
Sezione 4: Ufficio di revisione e organo paritetico
Art. 10 Ufficio di revisione
1 Le condizioni di nomina, il mandato, la durata del mandato e i rapporti dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto della società anonima concernenti la revisione ordinaria.
2 Il Consiglio dell’IFSN può presentare al Consiglio federale una proposta per revocare l’ufficio di revisione.
3 Le spese legate alla revisione sono a carico dell’IFSN.
Art. 11 Organo paritetico dell’istituto di previdenza
1 Il Consiglio dell’IFSN disciplina la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico dell’istituto di previdenza dell’IFSN.
2 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile, le lingue ufficiali e i sessi devono essere rappresentati in modo adeguato.
3 Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono fissate dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.