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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine

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19. Ordinanza del 17 agosto 200531 sul trasporto aereo

Art. 16 cpv. 4

4 L’approvazione dei modelli d’imballaggio e degli invii di materiali radioattivi ai sensi delle disposizioni menzionate al capoverso 1 è di competenza dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

20. Ordinanza del 22 giugno 199432 sulla radioprotezione

Art. 20 cpv. 1

1 L’UFSP o l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) possono accordare aiuti finanziari, entro i limiti dei crediti disponibili, a corsi di formazione o di perfezionamento in radioprotezione organizzati da terzi (scuole, organizzazioni specialistiche).

Art. 47 cpv. 1 lett. b

1 L’omologazione è di competenza di:

b. l’IFSN, se il servizio di dosimetria intende operare, completamente o in massima parte, nel suo settore di sorveglianza.

Art. 49 cpv. 1

1 Il servizio di dosimetria individuale deve comunicare i dati di cui all’articolo 48 e le dosi accertate al titolare della licenza entro un mese dalla scadenza del periodo di sorveglianza, come pure al registro centrale delle dosi (art. 53) nella forma prescritta dall’UFSP. Devono inoltre essere comunicati direttamente all’IFSN i dati che rientrano nel suo ambito di sorveglianza.

Art. 87b

Una Commissione di coordinamento composta da rappresentanti dell’UFSP, dell’IFSN e dell’IPS stabilisce, all’attenzione delle autorità di vigilanza e delle autorità che rilasciano licenze, raccomandazioni sulla procedura da seguire quando è necessario concedere licenze o nulla osta nuovi o supplementari.

Art. 104 cpv. 2

2 L’IFSN sorveglia inoltre le radiazioni ionizzanti e la radioattività in prossimità degli impianti nucleari e dell’IPS.

31 RS 748.411

32 RS 814.501