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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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Art. 27 cpv. 4 e 5
4 A conclusione della disattivazione, il titolare della licenza deve consegnare la documentazione all’IFSN, dopo la chiusura dell’impianto o la scadenza del termine di sorveglianza al Dipartimento.
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la documentazione e la sua conservazione.
Art. 28 cpv. 2
2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.
Art. 29 cpv. 3
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.
Art. 30 cpv. 5
5 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati in materia di organizzazione.
Art. 33 cpv. 3
3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati relativi alle valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna.
Art. 34 cpv. 3
3 L’IFSN disciplina mediante direttive i requisiti dettagliati concernenti la VPS.
Art. 35 cpv. 4
4 L’IFSN è incaricata di disciplinare mediante direttive i metodi e la portata della sorveglianza dell’invecchiamento.
Art. 37 cpv. 1 e 2
1 Il titolare della licenza presenta all’IFSN i rapporti di valutazione dello stato e dell’esercizio dell’impianto secondo l’allegato 5.
2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti per il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari dei suddetti rapporti.