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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine

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dimostrare che le esigenze di cui all’articolo 2, rispettivamente all’articolo 14, 19 o 20 sono adempiute;

b. la nomina di responsabili di unità organizzative direttamente subordinate al responsabile dell’esercizio tecnico; la notificazione deve essere fatta almeno 30 giorni prima della nomina e il titolare della licenza è tenuto a dimostrare che le esigenze di cui all’articolo 3 sono adempiute;

c. la nomina di responsabili di unità organizzative designate dall’IFSN in una direttiva;

d. la scadenza o la revoca di autorizzazioni secondo gli articoli 32 e 33 da parte del titolare della licenza, entro 30 giorni indicando i motivi della revoca.

2 Il titolare della licenza deve notificare all’IFSN, almeno 30 giorni prima dell’assunzione della funzione, la nomina dell’incaricato della sicurezza nucleare esterna.

3 Il titolare della licenza deve notificare senza indugio all’IFSN i reati commessi da personale d’esercizio soggetto ad autorizzazione e da altro personale, indicandone i nominativi, i quali possono condurre a una decisione sui rischi negativa secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 9 giugno 200620 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari.

4 L’IFSN è incaricato di disciplinare in una direttiva il modo di procedere relativo alle notificazioni.

Art. 39 cpv. 1, frase introduttiva

1 L’IFSN può trattare dati personali del personale importante per la sicurezza nucleare interna, in particolare anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità secondo l’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199221 sulla protezione dei dati, a condizione che ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza, allo scopo di verificare se:

13. Ordinanza del 9 giugno 200622 concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari

Art. 8 cpv. 7

7 L’uso delle armi deve essere in tutti i casi annunciato senza indugio alle autorità di polizia e l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).

20 RS 732.143.3

21RS 235.1

22 RS 732.143.2