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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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Art. 4 Indipendenza
1 Sono incompatibili con l’indipendenza dei membri del Consiglio dell’IFSN l’assunzione, la libera collaborazione o l’accettazione di un mandato o di un subappalto:
a. negli ambiti d’attività di organizzazioni sottoposte alla vigilanza dell’IFSN;
b. nei servizi coinvolti nelle procedure di autorizzazione conformemente alla legge federale del 21 marzo 20033 sull’energia nucleare;
c. nelle organizzazioni il cui scopo principale è la promozione o l’abbandono dell’energia nucleare.
2 L’accettazione di mandati o subappalti dell’IFSN o dei suoi mandatari è invece compatibile con l’esigenza dell’indipendenza, se questi incarichi non concernono un settore che sottostà alla vigilanza del Consiglio dell’IFSN.
Art. 5 Onorari e prestazioni accessorie
1 Il Consiglio federale fissa gli onorari e le prestazioni accessorie per i membri del Consiglio dell’IFSN.
2 Gli onorari e le prestazioni accessorie sono a carico dell’IFSN.
Art. 6 Sedute
1 Il Consiglio dell’IFSN si riunisce almeno due volte all’anno; in una seduta delibera sul preventivo, nell’altra il rapporto di attività, il rapporto di gestione e il conto annuale.
2 Possono essere convocate altre sedute:
a. dal presidente;
b. su richiesta di almeno due membri del Consiglio dell’IFSN.
3 Le sedute richieste dai membri del Consiglio dell’IFSN devono tenersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4 Il direttore dell’IFSN partecipa alle sedute del Consiglio dell’IFSN con voto consultivo. Può far appello ad altri collaboratori dell’IFSN.
5 Il Consiglio dell’IFSN può eccezionalmente riunirsi senza il concorso del direttore.
Art. 7 Quorum
1 Il Consiglio dell’IFSN delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente.
2 Esso delibera a maggioranza semplice; il presidente ha voto preponderante.