Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo sulla LASU
- il rapido assorbimento e l'efficace attuazione degli impulsi europei scaturiti dal processo di Bolo-
gna;
- il buon posizionamento delle scuole universitarie svizzere, segnatamente dei politecnici federali,
nelle graduatorie internazionali.
Questo quadro nel complesso positivo non deve tuttavia far dimenticare che l'attuale sistema dell'educazione e della ricerca si trova ad affrontare nuove sfide in ragione dell'evoluzione sempre più rapida della scienza e della ricerca, della globalizzazione, della concorrenza internazionale e delle esigenze in costante mutamento che il mondo del lavoro pone ai laureati. In quest'ambito le necessità sono le seguenti:
- dare a un numero crescente di giovani che presentano i requisiti idonei la possibilità di accedere a
una formazione di qualità e di alto livello e mantenere viva la loro capacità di apprendimento durante l'intera vita professionale mediante un sistema di apprendimento permanente;
- promuovere la ricerca in modo tale che la Svizzera continui a figurare anche in futuro fra le nazioni
scientifiche di punta sul piano mondiale in determinati settori innovativi importanti per la competitività del nostro Paese;
- incrementare la qualità dell'educazione e della scienza nonostante i limiti imposti dalla situazione
delle finanze pubbliche mediante un'ottimizzazione delle procedure di assegnazione dei fondi.
La responsabilità e il finanziamento del settore universitario restano di competenza congiunta federale e cantonale: per svolgere questi compiti è quindi indispensabile una stretta collaborazione fra Confederazione e Cantoni. Fondato sulle nuove disposizioni costituzionali sulla formazione, l'avamprogetto di legge intende creare le basi per:
- un coordinamento congiunto dell'intero settore svizzero universitario (università, scuole universita-
rie professionali comprese le alte scuole pedagogiche, altri istituti accademici cantonali, i politecnici federali e altri istituti accademici federali);
- un'assicurazione della qualità, segnatamente con l'introduzione di un sistema di accreditamento
indipendente;
- una pianificazione strategica comune a livello nazionale e una chiara ripartizione dei compiti, se-
gnatamente nei settori particolarmente costosi, finalizzate a un impiego ottimale dei mezzi finanziari;
- un finanziamento uniforme e trasparente del settore universitario maggiormente orientato alle
prestazioni e ai risultati.
Nell'articolo 4 dell'avamprogetto sono definiti gli obiettivi che la Confederazione e i Cantoni perseguono congiuntamente. La disposizione è particolarmente importante, poiché l'articolo 63a capoverso 5 Cost. stabilisce che «se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi». Come indicato nel rapporto del 23 giugno 2005 della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) sull'iniziativa parlamentare «Articolo costituzionale sull'istruzione» (FF 2005 4893, pag. 4944), «(...) l'armonizzazione delle norme di finanziamento e la ripartizione strategica dei compiti sono elementi capitali del coordinamento nazionale del settore delle scuole universitarie»; nel caso in cui il coordinamento fallisse su tali questioni centrali, la Confederazione potrebbe far valere le citate competenze federali sussidiarie emanando una relativa legge federale.
3. La collaborazione fra Confederazione e Cantoni nella struttura della legge, del concordato e della convenzione di cooperazione ai sensi della Costituzione
Secondo le nuove disposizioni costituzionali sulla formazione, la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento e all'assicurazione della qualità nel settore universitario. Per adempie-
2/28 Rapporto esplicativo LASU