Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
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Commento alla LASU
le disposizioni della LASU (art. 23-32). Per garantire il riconoscimento a livello internazionale è necessaria una maggiore indipendenza istituzionale. Per questa ragione, le decisioni in merito agli accreditamenti devono essere prese dal Consiglio dell'accreditamento (art. 21 cpv. 3). Attualmente nel settore delle università gli accreditamenti sono decisi dalla Conferenza universitaria, mentre in quello delle scuole universitarie professionali (art. 17a della legge sulle scuole universitarie professionali) la decisione spetta al Dipartimento o, per singoli programmi di studio e in casi motivati, anche ad agenzie di accreditamento riconosciute.
La LASU stabilisce innanzitutto i principi dell'assicurazione della qualità, che come detto comprendono anche lo sviluppo della medesima (art. 23). Innanzitutto, si vuole garantire che le scuole universitarie soddisfino esigenze qualitative elevate (vale a dire standard nazionali e internazionali) per quanto concerne l'insegnamento, la ricerca e i servizi (cpv. 1). L'assicurazione della qualità è direttamente affidata alla responsabilità delle scuole universitarie (cpv. 2). A tal fine queste devono allestire un sistema di assicurazione della qualità, che va esaminato periodicamente, anche al di là della procedura di accreditamento prevista dalla legge, per accertare che ne siano stati realizzati gli obiettivi (cpv. 3).
Occorre distinguere tra l'accreditamento delle scuole universitarie in quanto tali (accreditamento istituzionale) e l'accreditamento dei programmi di studio (accreditamento di programmi). L'accreditamento istituzionale è la condizione per l'accreditamento di programmi (art. 24 cpv. 2). Questo sistema impedisce che chiunque offra programmi rivolti a diplomati universitari possa richiederne l'accreditamento. L'accreditamento istituzionale è la procedura fondamentale e costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente, per un eventuale diritto ai sussidi federali (art. 42 cpv. 1 lett. a). Tale diritto è accordato separatamente dagli organi competenti. L'accreditamento non dà automaticamente diritto alla concessione di sussidi.
Con l'accreditamento istituzionale, la scuola universitaria o l'istituto accademico acquisisce il diritto di fregiarsi della denominazione di «università» o di «scuola universitaria professionale» oppure di forme derivate (art. 25). Questo diritto è collegato con il divieto per altre istituzioni di impiegare le denominazioni in questione (art. 60). Queste denominazioni «protette» conferiscono all'accreditamento istituzionale una qualità particolare e costituiscono la base per il buon nome e l'immagine positiva della scuola universitaria. L'accreditamento istituzionale ha pertanto un valore economico tangibile, paragonabile a quello di un marchio registrato. Dopo l'entrata in vigore della LASU, le scuole non accreditate non potranno più utilizzare la denominazione «università» o «scuola universitaria professionale», ma potranno continuare a denominarsi «alta scuola», «accademia» ecc. Lo stesso vale per le scuole private. Questo disciplinamento non limita in modo eccessivo la libertà di esercitare un'attività economica, garantita dalla libertà economica e comprendente anche l'offerta di prestazioni di formazione nel settore universitario.
La LASU stabilisce condizioni per l'accreditamento istituzionale e per l'accreditamento di programmi, che andranno poi concretizzate nelle direttive della Conferenza universitaria (art. 26 e 27).
Per l'accreditamento istituzionale devono essere adempiute soprattuto condizioni di sistema o relative ai processi, quali la comprovata esistenza di un sistema di assicurazione della qualità, che garantisca l'adempimento di tutta una serie di condizioni. Tra queste vanno menzionate non soltanto l'elevata qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi, ma anche l'efficienza dell'organizzazione e della direzione (art. 26 cpv. 1 lett. a). L'articolo stabilisce inoltre che per l'ammissione ai loro programmi di studio, le università e le alte scuole pedagogiche richiedono di norma una maturità liceale e le scuole universitarie professionali una maturità professionale (art. 26 cpv. 1 lett. b). Possono inoltre essere riconosciuti come equivalenti anche altri titoli di studio. Se per l'ammissione di titolari di una maturità professionale ad un'università è richiesto un esame complementare, per l'ammissione di titolari di una maturità liceale ad una scuola universitaria professionale sono richieste adeguate esperienze nel mondo del lavoro. Di norma è richiesta un'esperienza lavorativa di almeno un anno che abbia permesso all'interessato di acquisire conoscenze pratiche e teoriche in una professione affine al settore di specializzazione scelto. Gli istituti di formazione che intendono richiedere l'accreditamento quale università o scuola universitaria professionale non possono limitarsi ad un'unica disciplina. La condizione è che offrano insegnamento, ricerca e servizi in più discipline o settori di specializzazione (art. 26 cpv. 1 lett. c), ossia in almeno due discipline.
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