Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
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Commento alla LASU
universitarie nonché per l'impostazione e l'ottimizzazione delle strutture dello spazio universitario e di ricerca svizzero. Questi sussidi dovrebbero pertanto permettere di realizzare gli obiettivi della pianificazione strategica attraverso un sostegno mirato a progetti di innovazione e di cooperazione tra le scuole universitarie che rispondono ad un interesse specifico della politica svizzera in materia di scuole universitarie. L'articolo 56 capoverso 2 descrive nel dettaglio le esigenze richieste per questo tipo di progetti.
Capitolo 8: Protezione delle denominazioni e dei titoli, sanzioni e protezione giuridica
L'avamprogetto della LASU non prevede una protezione generale dei titoli. Sono piuttosto le basi legali delle singole scuole universitarie a dover proteggere i titoli delle medesime. Le vigenti leggi universitarie cantonali prevedono questo genere di disposizioni di protezione (art. 59 cpv. 2). Poiché la legge sulle scuole universitarie professionali prevede una protezione dei titoli (art. 22 cpv. 1), la protezione dei titoli concessi finora è mantenuta in una disposizione transitoria (art. 70).
La legge federale protegge le denominazioni «università» e «scuola universitaria professionale» e le denominazioni che ne derivano. La protezione dei titoli dei PF è disciplinata nell'articolo 38 della legge sui PF. Il presente avamprogetto non modifica la situazione. In futuro, gli istituti di formazione privati che non hanno ottenuto l'accreditamento istituzionale potranno designarsi «accademia», «istituto» ecc. ma non più «università» o «scuola universitaria professionale». Una protezione del genere si impone, poiché negli ultimi anni in Svizzera hanno fatto la loro comparsa sotto il nome di «università» diverse istituzioni di dubbia fama che mettono in pericolo la reputazione dell'insegnamento universitario svizzero.
La violazione della protezione delle denominazioni è perseguibile penalmente. In caso di infrazione potranno essere inflitte multe. Affinché le sanzioni comminate dalla legge siano efficaci, sono previste una multa di 200 000 franchi se i responsabili dell'istituto hanno agito intenzionalmente e di 100 000 franchi se hanno agito per negligenza (art. 60).
Seguono le sanzioni amministrative in caso di carenze nell'assicurazione della qualità. Sono previsti diversi provvedimenti: il più blando è la diffida, quello più severo la revoca dell'accreditamento. Va da sé che la revoca dell'accreditamento entra in linea di conto soltanto come ultima ratio, perché in pratica comporta la chiusura dell'istituto di formazione. I provvedimenti relativi al diritto ai sussidi (riduzioni ecc.) devono essere presi dalle autorità competenti in materia. Nel concordato va previsto un obbligo analogo per le autorità cantonali (art. 61).
Tutti i ricorsi contro le decisioni emanate in virtù della LASU sono trattati dal Tribunale amministrativo federale (art. 62). Non è infatti molto ragionevole prevedere una commissione arbitrale per una parte delle controversie, segnatamente quelle derivanti dalla convenzione di cooperazione e dalle sue disposizioni esecutive, anche se questa struttura istituzionale rispetterebbero meglio i principi del federalismo cooperativo. Pertanto, le decisioni emanate in virtù della LASU, della convenzione di cooperazione e delle disposizioni esecutive dovranno essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale (cpv. 1). Il ricorso al Tribunale federale è disciplinato dalle disposizioni della legge sul Tribunale federale (cpv. 2).
Capitolo 9: Competenza per la conclusione di accordi internazionali
Il capitolo 9 (art. 63) è conforme alla tradizione e alla consuetudine in materia e si rifà all'articolo 22 della legge sull'aiuto alle università. La legge delega alla convenzione di cooperazione il compito di definire le possibilità di partecipazione degli ambienti interessati.
Capitolo 10: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione, abrogazione e modifica del diritto vigente
Come di consueto, l'esecuzione della LASU spetta al Consiglio federale, per quanto la legge gliene conferisca l'incarico (art. 64 cpv. 1). Valgono pertanto le abituali norme per la subdelega. L'emanazio-
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