Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine

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Rapporto esplicativo sulla LASU

- Contrariamente alla prassi odierna, le spese d'esercizio delle università cantonali e delle scuole

universitarie professionali saranno sussidiate secondo i medesimi principi. Il finanziamento delle scuole universitarie deve orientarsi maggiormente alle prestazioni e ai risultati. Nella definizione dei criteri di calcolo occorre prendere in considerazione anche le particolarità delle università e delle scuole universitarie professionali, oltre che quelle dei settori specifici.

Infine, si rammenta che nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011, il Consiglio federale ha proposto di modificare la legge sulla ricerca in modo da dare al Fondo nazionale svizzero la competenza di versare alle scuole universitarie e agli altri istituti di ricerca sostenuti con fondi pubblici sussidi per indennizzare i costi indiretti della ricerca da essi sostenuti («overhead»).

Nel rapporto allegato sui principi finanziari e sulle ripercussioni dell'avamprogetto di legge sono presentate in dettaglio, e in rapporto alla prassi attuale, le future modalità di aiuto alle università cantonali.

9. Abrogazione della legge sulle scuole universitarie professionali e della legge sull'aiuto alle università

In applicazione alle nuove disposizioni costituzionali sulla formazione, l'avamprogetto di legge proposto introduce, per le università e le scuole universitarie professionali, un disciplinamento giuridico unitario sul piano federale. La nuova LASU sostituisce le attuali leggi sulle scuole universitarie professionali e sull'aiuto alle università. Nel settore delle scuole universitarie professionali, la Confederazione rinuncia a tutta una serie di competenze (p.es. autorizzazione delle scuole universitarie professionali, riconoscimento dei diplomi, definizione dei titoli ecc.) a favore del coordinamento congiunto con i Cantoni nel quadro della Conferenza universitaria svizzera. Non c'è più ragione che la Confederazione assuma per le scuole universitarie professionali competenze diverse da quelle che le spettano per le altre scuole universitarie. Nell'interesse dell'unità del settore, tutte le scuole universitarie devono sottostare agli stessi meccanismi di gestione strategica. La Confederazione e i Cantoni devono provvedere al coordinamento congiunto delle università e delle scuole universitarie professionali secondo le stesse condizioni quadro. Una serie di disposizioni transitorie permetterà di passare senza intoppi dal diritto vigente al nuovo diritto.

10. Riassunto

Riassumendo, l'avamprogetto di legge introduce le seguenti principali novità:

- La direzione strategica congiunta e unitaria, da parte di Confederazione e Cantoni, dell'intero set-

tore svizzero universitario. I numerosi organi di coordinamento e gestione delle scuole universitarie sono ridotti a quattro organi comuni (Conferenza universitaria svizzera, Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, Consiglio svizzero dell'accreditamento unitamente all'Agenzia svizzera dell'accreditamento, Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione), con competenze chiaramente definite. Questa razionalizzazione migliora in modo decisivo la capacità di governo del settore svizzero universitario e la sua efficienza. La responsabilità gestionale della Confederazione nel coordinamento delle attività comuni con i Cantoni ne esce rafforzata.

- Confederazione e Cantoni s'impegnano ad attuare una pianificazione strategica nazionale e a

ottimizzare la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi.

- La determinazione del fabbisogno finanziario per l'intero settore universitario è effettuata nel qua-

dro di un processo concordato fra Confederazione e Cantoni che migliora sia la sicurezza della pianificazione per la Confederazione, i Cantoni, gli enti responsabili e le scuole universitarie, sia la legittimazione dell'impiego dei fondi pubblici. In particolare l'introduzione dei costi di riferimento per studente rafforza la necessaria trasparenza e legittimazione nell'assegnazione dei fondi pubblici e permette un migliore controllo dei costi.

- I sussidi versati a titolo di partecipazione alle spese d'esercizio tengono maggiormente conto delle

prestazioni e dei risultati.

- Fissando i principi dell'assicurazione della qualità e istituendo un sistema indipendente di accredi-

tamento, la Confederazione e i Cantoni provvedono a garantire la qualità nel settore universitario. L'accreditamento istituzionale dà a una scuola universitaria il diritto di fregiarsi della denominazione di «università» o «scuola universitaria professionale».

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