Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
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Rapporto esplicativo sulla LASU
verso 1 dell'avamprogetto dirige il coordinamento delle attività comuni di Confederazione e Cantoni, assume in quest'ambito un compito di gestione particolarmente importante.
8. Finanziamento
La Confederazione e i Cantoni provvedono congiuntamente affinché al settore universitario siano garantiti mezzi finanziari sufficienti per un insegnamento di buona qualità e una ricerca competitiva e affinché questi fondi siano impiegati in modo razionale ed efficiente.
Il finanziamento delle università cantonali e delle scuole universitarie professionali è attualmente assicurato da quattro fonti principali:
- sussidi degli enti responsabili (Cantoni);
- sussidi federali: per le università cantonali, conformemente alla legge federale dell' 8 ottobre 1999
sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario; per le scuole universitarie professionali, in virtù della legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali;
- sussidi secondo l'accordo intercantonale del 20 febbraio 1997 sulle università (AIU) e l'accordo
intercantonale del 12 giugno 2003 sulle scuole universitarie professionali (ASUP);
- mezzi di terzi, inclusi i sussidi del Fondo nazionale svizzero, della CTI e per la partecipazione ai
programmi di ricerca dell'UE, parimenti finanziati dalla Confederazione.
In base al diritto vigente, la Confederazione finanzia circa un quarto delle spese d'esercizio globali delle università e delle scuole universitarie professionali (risp. 25,8 % e 23,6 %), inclusi i sussidi destinati alla ricerca. I sussidi cantonali coprono il 56,4 per cento delle spese d'esercizio complessive delle università e il 55,93 per cento delle spese delle scuole universitarie professionali. Nel 2004, per coprire i costi d'esercizio complessivi delle università cantonali e delle scuole universitarie professionali, la Confederazione e i Cantoni hanno speso circa 3804 milioni di franchi.
La combinazione di diverse fonti di finanziamento costituisce un punto di forza del settore svizzero universitario: contribuisce a promuovere la concorrenza e impedisce alle scuole universitarie di dipendere esclusivamente da un'unica fonte. Questi vantaggi vanno mantenuti anche nel settore universitario gestito congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Tale soluzione permette inoltre di evitare un trasferimento degli oneri fra Confederazione e Cantoni.
Per quanto riguarda il finanziamento, l'avamprogetto introduce le seguenti quattro novità:
- Pianificazione finanziaria comune di Confederazione e Cantoni: la Confederazione, unitamente ai
Cantoni, garantisce che i poteri pubblici stanzino per il settore universitario fondi pubblici sufficienti per garantire la qualità dell'insegnamento e della ricerca e la loro competitività a livello internazionale e assicura un impiego economico ed efficace dei sussidi versati dai poteri pubblici (art. 38). Per ogni periodo di pianificazione la Conferenza universitaria svizzera determina il fabbisogno di fondi pubblici per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici (art. 39).
- L'introduzione di costi di riferimento per studente permette di adeguare meglio il finanziamento di
base ai compiti delle scuole universitarie; crea inoltre trasparenza nella determinazione del fabbisogno finanziario, rafforza la legittimazione di questo fabbisogno e permette un migliore controllo dei costi (art. 41). I costi di riferimento sono le spese per studente necessarie a garantire un insegnamento competitivo e di qualità. Assicurano un'adeguata assistenza agli studenti e la ricerca necessaria a un insegnamento di buona qualità. I costi di riferimento sono il punto di partenza per il calcolo dei sussidi di base (art. 47) e devono essere presi in considerazione anche nella determinazione dei sussidi versati in virtù dell'AIU e dell'ASUP. Dal canto loro, i Cantoni responsabili di scuole universitarie indicano parimenti in modo separato nel loro consuntivo l'importo corrispondente ai costi di riferimento per studente. Ovviamente sono liberi di mettere a disposizione dei loro istituti accademici mezzi finanziari che superano questo importo.
- Con l'introduzione di aliquote fisse per i sussidi di base (art. 47) la Confederazione concede alle
università cantonali una maggiore sicurezza finanziaria rispetto a quanto non fosse possibile sinora. La prevista determinazione simmetrica dei sussidi versati dai Cantoni in base al concordato contribuisce ad aumentare la trasparenza dell'intero finanziamento delle scuole universitarie e a rafforzare l'affidabilità della pianificazione finanziaria.
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