Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine

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Commento alla LASU

Per il calcolo delle prestazioni nel campo della ricerca sono presi in considerazione essenzialmente i fondi che le scuole universitarie hanno ricevuto dal Fondo nazionale svizzero, dalla CTI, dai programmi di ricerca dell'UE e da fonti private (art. 48 cpv. 3). Questi fondi sono sempre attribuiti su base competitiva. Essi costituiscono un indicatore quantitativo di prestazioni che sono già state sottoposte ad una valutazione qualitativa attraverso altre procedure (esame dei pari).

Resta da definire in che modo ripartire i fondi disponibili tra l'insegnamento e la ricerca. La ripartizione può essere differente per le università e per le scuole universitarie professionali. Finora, i sussidi di base alle università erano destinati nella misura del 70 per cento all'insegnamento e del 30 per cento alla ricerca.

Un altro criterio di calcolo è il numero degli studenti stranieri. Alle scuole universitarie può essere versato al massimo il 10 per cento dell'importo complessivo annuo a titolo di indennità per la formazione di questo gruppo di studenti per i quali non sono versati sussidi concordatari (art. 48 cpv. 4). Se necessario, anche in questo caso le percentuali per le università possono essere differenti da quelle per le scuole universitarie professionali.

L'avamprogetto prevede la possibilità di tenere conto anche di altri elementi rilevanti delle prestazioni dopo aver consultato la Conferenza universitaria (art. 48 cpv. 1). Questa eventualità va considerata per esempio per le scuole universitarie professionali nel settore artistico, nel cui caso i fondi di ricerca acquisiti sono un criterio poco adeguato per la valutazione delle prestazioni.

Sussidi di coesione (Art. 67): per facilitare il passaggio al nuovo sistema di finanziamento, l'avamprogetto prevede la possibilità di impiegare fino al 6 per cento dei fondi disponibili per i sussidi di base per sostenere in modo mirato le scuole universitarie e i loro enti responsabili che a causa del cambiamento di sistema incontrano difficoltà particolarmente gravi. Questa disposizione permetterà anche di reagire rapidamente a effetti indesiderati, attualmente non ancora prevedibili, e assicura a tutte le parti in causa il margine di manovra necessario, ma anche quel minimo di stabilità finanziaria indispensabile affinché si possa procedere agli adeguamenti necessari senza incontrare resistenze eccessive. Il capoverso 2 garantisce che i sussidi di coesione siano impostati in modo degressivo (per esempio con una riduzione annua del 10 per cento dell'importo iniziale) in modo da non ostacolare un eventuale inevitabile cambiamento strutturale. Questi sussidi sono limitati ad un periodo di otto anni.

Sezione 4: Sussidi per gli investimenti edili

Conformemente alla vigente legge sulle scuole universitarie professionali, la Confederazione copre un terzo dei costi di investimento computabili di questo tipo di scuole. Il diritto ai sussidi d'investimento sussiste per progetti edili il cui costo supera i 300 000 franchi. In virtù della legge sull'aiuto alle università, attualmente la Confederazione concede alle università cantonali sussidi per gli investimenti edili, se la spesa supera i 3 milioni di franchi per il singolo caso, e sussidi per l'acquisto di apparecchi scientifici e di mezzi informatici, se la spesa supera i 300 000 franchi per il singolo caso.

I sussidi agli investimenti saranno mantenuti in forma semplificata. A fini di razionalizzazione, saranno limitati a progetti di acquisto, costruzione o trasformazione di edifici che comportano spese superiori a 5 milioni di franchi (art. 52 lett. a).

La qualità elevata delle infrastrutture è un importante vantaggio competitivo delle nostre scuole universitarie, che va preservato. I sussidi per gli investimenti edili hanno anche un'importante funzione quale strumento di gestione strategica, poiché la condizione per la loro concessione è il rispetto delle esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra scuole universitarie (art. 52 lett. c). Le due disposizioni garantiscono che in futuro siano sostenuti soltanto progetti importanti sotto il profilo strategico che senza sussidi federali non verrebbero realizzati.

Le disposizioni rimanenti corrispondono a quelle del diritto vigente.

Sezione 5: Sussidi vincolati a progetti

I sussidi vincolati a progetti sono uno strumento fondamentale per l'adempimento di compiti strategici, ossia per la direzione del settore universitario, per la promozione della cooperazione tra le scuole

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