Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
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Rapporto esplicativo sulla LASU
re ai loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni (art. 63a cpv. 3 e 4 Cost.).
La Confederazione e i Cantoni stipuleranno una convenzione di cooperazione («accordi») mediante la quale saranno istituiti gli organi comuni previsti nella legge e sarà disciplinata l'attuazione degli obiettivi da perseguire congiuntamente. Per la Confederazione, la base è costituita dalla legge (federale). I Cantoni, da parte loro, concluderanno un concordato che li abiliterà a stipulare le relative convenzioni con la Confederazione. Allo stadio attuale è prematuro presentare progetti finalizzati di detti atti normativi: secondo la Costituzione, infatti, «la legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento» (art. 63a cpv. 4 Cost.)
Panorama universitario svizzero
La legge Il concordato
cfr. art. 1 LASU • Riprende le competenze degli
organi comuni.
disciplina: • Concretizza l’organizzazione e la
• le competenze degli organi comuni procedura di coordinamento.
• i principi dell’organizzazione • Organizza la partecipazione dei
• la procedura di coordinamento Cantoni allo spazio dell’educazione
superiore.
_______________________ • Opzione: disciplina i sussidi
delega: cantonali alle scuole universitarie.
Delega ______________________
• competenze agli organi comuni
delega:
• competenze agli organi comuni
La convenzione di cooperazione
• Mette in atto gli obiettivi comuni.
• Istituisce gli organi comuni.
• Trasferisce competenze agli organi comuni e disciplina
i dettagli relativi al processo decisionale, all’assunzione
dei costi ecc.
+
Secondo il piano di lavoro attuale, dopo la consultazione è prevista contemporaneamente la messa a punto finale della legge e l'armonizzazione fra questa e i progetti di concordato e convenzione di cooperazione. Non appena il Consiglio federale avrà licenziato la legge e il relativo messaggio all'attenzione del Parlamento (stando ai piani attuali, nell'autunno 2008), prenderà avvio la procedura di consultazione cantonale sul concordato e la consultazione dei Cantoni e degli Uffici sulla convenzione di cooperazione. Lo scadenzario potrà subire modifiche a seconda dello stato di avanzamento dell'iter legislativo in Parlamento. In ragione del compito congiunto di coordinamento fra Confederazione e Cantoni, questi ultimi saranno coinvolti nelle deliberazioni che precedono l'adozione della legge federale. Occorre inoltre tenere conto che la Confederazione non potrà dettare unilateralmente lo scadenzario; il rispetto del piano di lavoro è infatti legato all'avanzamento dei lavori per l'elaborazione del concordato e della convenzione di cooperazione.
La legge può delegare alla convenzione di cooperazione soltanto l'ordinamento dei settori che la Confederazione ha la competenza di disciplinare. Dal canto loro, i Cantoni definiscono nel concordato gli altri settori di loro competenza dei quali intendono eventualmente delegare alla convenzione di cooperazione la regolamentazione.
In virtù della disposizione costituzionale sulla ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni (art. 63a cpv. 3 Cost. «La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché
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