Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
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Rapporto esplicativo sulla LASU
a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie.»), è possibile che singoli aspetti attualmente disciplinati nella legge (p.es. l'accreditamento) siano trasferiti nella convenzione di cooperazione. In questo contesto, è necessario tenere presente che, sulla base delle disposizioni costituzionali sulla formazione, il legislatore federale non può prescrivere unilateralmente ai Cantoni gli «obiettivi comuni». Può però, come stabilito all'articolo 4 dell'avamprogetto di legge, elencare gli obiettivi principali che la Confederazione intende raggiungere insieme ai Cantoni. Considerata la struttura giuridica del progetto (comprendente la legge e il concordato), su cui poggia anche la convenzione di cooperazione, tali obiettivi devono essere concretizzati, ed eventualmente completati, nella convenzione. Dal punto di vista del diritto costituzionale è indubbio che la legge disciplina le competenze che possono essere delegate agli organi comuni e definisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento (art. 63a cpv. 4 Cost.).
In tal senso, l'avamprogetto di legge prevede quattro organi comuni istituiti mediante una convenzione di cooperazione:
- La Conferenza universitaria svizzera
Quale organo politico supremo della Svizzera nel settore universitario provvede affinché la Confederazione e i Cantoni assumano congiuntamente la direzione strategica e il coordinamento dell'intero sistema. Si riunisce in assemblea plenaria o in Consiglio delle scuole universitarie e stabilisce le necessarie condizioni quadro per l'intero settore svizzero universitario (struttura degli studi, assicurazione della qualità, principi di finanziamento, pianificazione strategica e ripartizione dei compiti sul piano nazionale). La Confederazione assume un ruolo direttivo in seno alla Conferenza universitaria svizzera, che è presieduta dal membro competente del Consiglio federale. Per le sue decisioni occorrono la maggioranza qualificata (e talvolta differenziata) dei voti dei Cantoni e l'approvazione del membro competente del Consiglio federale.
- La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie
Il suo compito principale consiste nel coordinamento fra le scuole universitarie. Provvede segnatamente a preparare la pianificazione strategica nazionale secondo i parametri definiti dalla Conferenza universitaria svizzera e partecipa alla preparazione degli affari trattati da questa. Coordina anche la messa in atto delle decisioni che riguardano le scuole universitarie.
- Il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione
Il suo ruolo consiste nel seguire e valutare con occhio critico, nell'ottica della scienza, gli sviluppi politici in atto nel settore universitario e nel prestare consulenza alla Conferenza universitaria svizzera e agli enti responsabili delle scuole universitarie.
- Il Consiglio svizzero dell'accreditamento unitamente all'Agenzia svizzera dell'accreditamento e
dell'assicurazione della qualità (Agenzia svizzera dell'accreditamento)
Come organo che non sottostà a direttive, il Consiglio svizzero dell'accreditamento decide sugli accreditamenti, distinguendo fra l'accreditamento delle scuole universitarie come tali (accreditamento istituzionale) e l'accreditamento dei programmi di studio (accreditamento di programmi). Le sue decisioni sono preparate dall'Agenzia svizzera dell'accreditamento per quanto riguarda l'accreditamento istituzionale e dalla medesima Agenzia o da un'altra agenzia svizzera o estera per quanto concerne l'accreditamento di programmi.
4. La Confederazione e i Cantoni come garanti della qualità: assicurazione della qualità e accreditamento
Conformemente all'articolo 63a capoverso 3 Cost., la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme «(...) a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie». La garanzia della qualità spetta indubbiamente in primo luogo alle scuole universitarie stesse. Rappresenta infatti un importante strumento di gestione delle medesime, come affermato nel già citato rapporto esplicativo della CSEC-N del 23 giugno 2005 (FF 2005 4893). Le scuole universitarie devono poter decidere liberamente le modalità e i criteri dettagliati di garanzia della qualità. È tuttavia importante che si conformino a determinate norme riconosciute sul piano internazionale che i Cantoni e la Confederazione devono far rispettare (pag. 4923). Ed è proprio questa la funzione dell'accreditamento rilasciato da un organo comune, ma che non sottostà a direttive, come il Consiglio svizzero dell'accreditamento
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