Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
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Commento alla LASU
(art. 19 e 20). Ha il compito di osservare e valutare l'evoluzione nei settori della scienza e dell'innovazione, in Svizzera e all'estero, e, su tale base, di presentare alla Conferenza universitaria proposte concernenti la futura politica nazionale in questi settori (art. 20 cpv. 1). Il Consiglio è pertanto composto da 9-15 personalità riconosciute a livello nazionale e internazionale che vantano vaste ed eccellenti conoscenze ed esperienze e un'ottima reputazione nel settore universitario, della ricerca e dell'innovazione e che formano la propria opinione in modo libero e indipendente. Il Consiglio si organizza da sé secondo il regolamento di organizzazione di cui si è dotato e dispone anche di una propria segreteria (art. 19 cpv. 5). L'idea di fondo è di garantire al Consiglio la massima autonomia possibile nell'adempimento dei compiti. Questo significa anche che l'organo agisce sostanzialmente di propria iniziativa. Ciò non esclude però che in singoli casi la Conferenza universitaria, la Confederazione e la CDPE possano affidargli mandati particolari (art. 20 cpv. 3). In analogia a quanto avviene all'estero, per dare maggior peso ai pareri e alle proposte del Consiglio la Conferenza universitaria è tenuta a prenderne conoscenza e a tenerne conto per la preparazione delle proprie decisioni (art. 20 cpv. 2). Il presidente del Consiglio partecipa inoltre alle sedute della Conferenza universitaria con voto consultivo (art. 10 lett. f).
Sezione 5: Consiglio svizzero dell'accreditamento e Agenzia svizzera dell'accreditamento
Gli ultimi organi previsti dalla legge sono il Consiglio svizzero dell'accreditamento e l'Agenzia svizzera dell'accreditamento (art. 21 e 22).
Conformemente agli standard internazionali di riferimento, il Consiglio dell'accreditamento non deve essere composto secondo criteri politici, bensì tecnici, e deve annoverare tra i suoi membri anche persone attive all'estero. La composizione del Consiglio deve rappresentare adeguatamente il settore universitario, ma anche l'economia, il mondo del lavoro e gli studenti (cpv. 1). L'elezione dei membri spetta alla Conferenza universitaria (cpv. 2). Per garantire la credibilità del Consiglio a livello nazionale e internazionale, è particolarmente importante che esso sia pienamente indipendente (cpv. 4). Il Consiglio dell'accreditamento è l'organo competente per le decisioni in merito agli accreditamenti (cvp. 3). Come gli altri organi, dispone di un budget per sé e per l'Agenzia dell'accreditamento e tiene una propria contabilità (cpv. 7).
Per la preparazione delle decisioni in merito agli accreditamenti, il Consiglio dispone dell'Agenzia dell'accreditamento, che è concepita quale istituto giuridicamente non autonomo (art. 22 cpv. 1) dal momento che svolge attività rivolte verso l'esterno ed è parzialmente soggetta alla concorrenza internazionale. Per garantire l'indipendenza dell'intera procedura di accreditamento, l'Agenzia non è subordinata alla Conferenza universitaria, ma al Consiglio dell'accreditamento (cpv. 1). In singoli casi il Consiglio dell'accreditamento può dunque impartire direttive. È tuttavia raccomandabile che lasci all'Agenzia ampia libertà nella preparazione degli affari inerenti agli accreditamenti. L'organizzazione dell'Agenzia dell'accreditamento va definita in un regolamento che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria (cpv. 4).
L'Agenzia deve poter svolgere la sua attività non soltanto per scuole universitarie svizzere, ma, per quanto disponga di risorse libere, anche per scuole universitarie estere (cpv. 2). I costi di questa attività devono tuttavia essere pienamente coperti. Il principio della copertura completa dei costi vale anche per l'attività principale in Svizzera (art. 32 cpv. 1).
Una variante prevede una segreteria indipendente sia per il Consiglio che per l'Agenzia, il che presenterebbe il chiaro vantaggio di garantire l'indipendenza reciproca dei due organi. Questa variante sarebbe tuttavia più costosa, poiché il Consiglio dell'accreditamento non necessita soltanto di una segreteria, ma dovrebbe dotarsi di giuristi e di collaboratori specializzati in assicurazione della qualità e accreditamento, che secondo la variante principale sarebbero già a sua disposizione attraverso l'Agenzia.
Capitolo 4: Assicurazione della qualità e accreditamento
L'assicurazione della qualità (compreso il suo sviluppo) è un obiettivo di primaria importanza delle nuove disposizioni costituzionali sulla formazione ed è già stata introdotta nel settore universitario con la legge sull'aiuto alle università e la legge sulle scuole universitarie professionali, alle quali si rifanno
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