Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo sulla LASU
renti svizzeri ed esteri e non costituisce una condizione per l'ottenimento di sussidi federali e per il diritto alla protezione della denominazione.
L'intenzione di dare all'Agenzia svizzera dell'accreditamento e dell'assicurazione della qualità una posizione preminente in materia di accreditamento istituzionale è dettata anche dal fatto che l'accreditamento non deve limitarsi a un controllo della qualità puramente esterno, ma deve al contrario instaurare una collaborazione continua fra le scuole universitarie e l'Agenzia, come pure sviluppare e promuovere presso le scuole universitarie l'istituzione di una «cultura della qualità» unitaria e improntata ai più elevati requisiti di eccellenza. L'Agenzia può fornire un contributo sostanziale in questo senso garantendo un dialogo permanente fra le scuole universitarie sulle finalità principali dell'assicurazione della qualità. Essa serve quindi a garantire la coerenza dell'assicurazione della qualità interna ed esterna e a promuovere, in Svizzera, una politica unitaria in materia di qualità. Nel settore universitario, la «Rete svizzera di osservazione della qualità dell'università» lanciata dall'attuale OAQ ha dimostrato il plusvalore di un simile dialogo continuativo fra le scuole universitarie e l'Agenzia dell'accreditamento. L'armonizzazione fra l'assicurazione della qualità interna ed esterna è d'altronde uno degli obiettivi fissati nel documento programmatico sugli standard e le direttive per la garanzia della qualità, adottato a Bergen dalla Conferenza dei ministri europei responsabili per l'istruzione superiore («Europeans Standards and Guidelines for Quality Assurance»). In quest'ambito la Svizzera ha l'opportunità di assumere un ruolo di pioniere a livello internazionale.
La legge sulle professioni mediche (LPMed), adottata il 23 giugno 2006, disciplina l'accreditamento periodico dei cicli di formazione e di perfezionamento (art. 22 segg. LPMed). Chiunque intenda ottenere un diploma federale o un titolo federale di perfezionamento nel settore delle professioni mediche universitarie è tenuto ad assolvere un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato conformemente a quanto stabilito nella LPMed. L'accreditamento dei cicli di studio e di perfezionamento serve a verificare il raggiungimento degli obiettivi di formazione e perfezionamento definiti dalla LPMed in base alla politica sanitaria; per questo motivo l'articolo 23 LPMed stabilisce un corrispondente obbligo di accreditamento. Nella LPMed, il cosiddetto «accreditamento di programmi» giusta l'articolo 24 LASU non è quindi facoltativo. Per l'accreditamento dei cicli di studio, inoltre, la LPMed istituisce un nuovo organo di accreditamento indipendente dall'ente responsabile dell'istituto di formazione, denominato Consiglio svizzero dell'accreditamento. Questo organo, di cui il Consiglio federale ha nominato i cinque membri il 27 giugno 2007, sarà sostituito all'entrata in vigore della LASU dall'omonimo Consiglio svizzero dell'accreditamento previsto appunto dalla LASU. Nell'avamprogetto della LASU sono effettuate le necessarie modifiche alla LPMed. Tuttavia, come lex specialis, la LPMed risulta preminente rispetto alla LASU, di modo che quest'ultima non modificherà le disposizioni sull'accreditamento della prima, né sotto il profilo del contenuto né sotto quello della procedura.
5. Autonomia ed efficienza delle strutture organizzative e direttive delle scuole universitarie – rapporto fra la LASU e le leggi dei diversi enti responsabili
È opportuno rammentare che, conformemente alle disposizioni costituzionali, la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario ha per oggetto la gestione strategica del settore universitario sul piano nazionale. La gestione politica del sistema consiste primariamente nel definire le condizioni quadro finanziarie e giuridiche che consentono a ciascuna scuola universitaria autonoma di svolgere i propri compiti nel modo più efficace possibile e in piena responsabilità, e secondariamente nel fissare, sul piano nazionale, determinate opzioni strategiche per il sistema. La LASU, pertanto, non interviene nelle singole leggi sulle scuole universitarie di pertinenza degli enti responsabili e in questo senso non va intesa come una legge quadro che disciplina a livello svizzero le scuole universitarie. Nonostante questa premessa, il gruppo di progetto ha manifestato un consenso quasi unanime sulla necessità di dare a tutte le scuole universitarie svizzere le stesse possibilità di svilupparsi se l'obiettivo è lo sviluppo del settore universitario nel suo insieme. Sotto il profilo istituzionale assumono quindi importanza i seguenti due aspetti: l'autonomia delle scuole universitarie e l'efficienza delle loro strutture organizzative e direttive.
6/28 Rapporto esplicativo LASU