Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine

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Commento alla LASU

che non ci siano più o non ci debbano più essere differenze tra le università e le scuole universitarie professionali. Queste differenze si manifestano soprattutto nell'indirizzo delle scuole universitarie, che possono per esempio privilegiare la ricerca (università) o l'applicazione pratica (scuole universitarie professionali). In fondo, una certa concorrenza tra le università e le scuole universitarie è senz'altro nell'intenzione del legislatore, che vuole in questo modo incitarle a definire il proprio orientamento strategico. Il legislatore prende in considerazione queste differenze, per esempio attraverso i criteri di calcolo o nelle direttive di accreditamento, che possono tenere conto delle particolarità dei vari tipi di istituti.

La LASU si applica anche agli istituti universitari federali, primi tra tutti i politecnici federali (cpv. 1 lett. b).

Il capitolo 4 (assicurazione della qualità e accreditamento) è applicabile anche alle scuole universitarie e agli istituti accademici privati che adempiono le condizioni per l'accreditamento. Lo stesso vale per il capitolo 8 (protezione delle denominazioni e dei titoli, sanzioni e protezione giuridica). Visto che l'evoluzione in questo settore non è ancora del tutto prevedibile, è opportuno prevedere una norma che deleghi alla Conferenza universitaria la competenza di dichiarare applicabili a questi istituti altre disposizioni della legge (cpv. 3). Per il momento è invece espressamente esclusa l'estensione dell'applicazione delle disposizioni sui sussidi federali alle scuole universitarie e agli istituti accademici privati.

Conformemente all'articolo 1 (scopo e oggetto), la Confederazione è responsabile insieme ai Cantoni del settore universitario. Vi sono però alcuni compiti di competenza esclusiva della Confederazione che devono anche essere definiti nella LASU. A tal fine è previsto un articolo separato sui compiti e le competenze della Confederazione nel settore universitario (art. 3). A parte un'eccezione, l'articolo non contiene definizioni costitutive, ma un inventario dei compiti stabiliti nella LASU e in altri atti normativi. Innanzitutto sono elencati i compiti e le competenze che la Confederazione svolge o esercita insieme ai Cantoni (cpv. 1) o da sola (cpv. 2) conformemente alla LASU. Segue l'indicazione delle scuole universitarie e degli istituti della Confederazione che sottostanno a disciplinamenti speciali, in particolare la legislazione sui PF (cpv. 3). L'articolo 3 prevede inoltre una norma di delega, analoga a quella dell'articolo 16 capoverso 1 della legge sulla ricerca (RS 420.1), in virtù della quale l'Assemblea federale può autorizzare la Confederazione a rilevare del tutto o in parte istituti del settore universitario (cpv. 4). La LASU deve inoltre evidenziare l'impegno della Confederazione nell'ambito della promozione della ricerca, alla cui base sta la legge sulla ricerca (cpv. 5).

La parte generale è infine il luogo appropriato per la definizione degli obiettivi della LASU (art. 4). L'articolo 4 stabilisce gli obiettivi comuni di Confederazione e Cantoni. Esso si fonda sull'articolo 63a cpv. 5 Cost., che attribuisce alla Confederazione una competenza normativa sussidiaria qualora non siano raggiunti gli obiettivi comuni mediante il coordinamento. I Cantoni inseriranno a loro volta una disposizione analoga e verosimilmente in gran parte identica nel loro concordato. Nella convenzione di cooperazione andranno poi definiti nel dettaglio gli obiettivi concreti e dovrà essere sancito l'impegno reciproco di Confederazione e Cantoni a realizzarli. Gli obiettivi stabiliti nell'articolo 4 vanno considerati quale complemento all'articolo sullo scopo e l'oggetto della legge (art. 1). L'ordine degli obiettivi non va inteso in senso gerarchico. In cima all'elenco figurano tuttavia obiettivi di particolare importanza per la politica universitaria e fondamentali per l'attuazione delle disposizioni costituzionali sulla formazione. Si tratta dell'istituzione di condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di qualità (lett. a) e della promozione di una politica coerente nell'ambito della formazione universitaria, della ricerca e dell'innovazione (lett. b). Seguono ulteriori importanti obiettivi, segnatamente la permeabilità e la mobilità del settore universitario, a vantaggio di studenti e docenti (lett. c), la strutturazione degli studi (lett. d), il finanziamento delle scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni (lett. e) e, infine, la pianificazione strategica e la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi (lett. f). La Confederazione si impegna a tenere conto delle particolarità delle università e delle scuole universitarie professionali come pure dell'autonomia delle scuole universitarie. La legge mette in relazione questa autonomia con strutture organizzative e direttive efficienti, che sono la condizione indispensabile per l'adempimento del mandato delle scuole universitarie.

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