Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
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Commento alla LASU
- Il servizio offerto soddisfa una necessità pubblica. Questa necessità non corrisponde alla tradizio-
nale «clausola di polizia», ma piuttosto alla volontà politica dello Stato riguardo alla realizzazione degli obiettivi che si è prefissato in materia di educazione. Il significato del concetto di «necessità pubblica» diventa più chiaro se ci si pone la domanda seguente: «lo Stato dovrebbe approntare un tale servizio d'insegnamento, se esso non fosse già offerto da un'istituzione pubblica o privata?»
- Il servizio offerto risulta da un mandato pubblico. Questo significa che il mandato è stabilito nella
legge (base legale) ed è conforme alla politica cantonale o federale in materia di educazione. Per questa ragione l'autorizzazione ad aprire una «scuola» e a proporre offerte d'insegnamento non è sufficiente.
- I diplomi e/o i curricula sono definiti dallo Stato nell'ambito della sua politica della formazione.
Questo significa che il diploma conferito e/o il curriculum offerto dall'istituto sono conformi alla politica della formazione cantonale o federale (riforma di Bologna, sistema delle maturità federali ecc.). Essi sono definiti direttamente dallo Stato (Cantone o Confederazione) oppure da un'istituzione autorizzata a farlo (p. es. un'università cantonale).
Il Consiglio federale decide, come finora, sul diritto ai sussidi. Dapprima deve però sentire la Conferenza universitaria e consultare il Cantone sede dell'istituto in questione, a condizione che la richiesta non sia stata presentata dal Cantone medesimo (art. 43).
Sezione 2: Generi di sussidi e finanziamento
L'articolo 44 contiene un elenco dei generi di sussidi: sussidi di base, sussidi per gli investimenti edili e sussidi vincolati a progetti.
La Confederazione e i Cantoni sono d'accordo sul fatto che in linea di massima il finanziamento delle alte scuole pedagogiche è e deve restare di competenza dei Cantoni. Tuttavia, per promuovere la cooperazione tra l'insieme delle scuole universitarie svizzere i sussidi vincolati a progetti potranno essere concessi anche alle alte scuole pedagogiche, ai politecnici federali, alle altre scuole universitarie federali e ad altri istituti accademici della Confederazione. La cooperazione con le alte scuole pedagogiche è tuttavia limitata a progetti comuni di più tipi di scuole universitarie.
Il medesimo articolo permette inoltre alla Confederazione di partecipare, nella misura del 50 per cento al massimo, al finanziamento di infrastrutture comuni delle scuole universitarie e di altri istituti accademici Si pensa in particolare a reti di comunicazione elettronica comuni per le scuole universitarie o a progetti nell'ambito delle biblioteche, che vanno gestiti in comune da tutte le scuole universitarie per ragioni di economicità e di efficienza.
Conformemente all'articolo 19 della vigente legge sulle scuole universitarie professionali, la Confederazione sostiene un terzo dei costi d'investimento e d'esercizio delle scuole universitarie professionali sotto forma di indennità. Attualmente, le università e gli istituti accademici aventi diritto ai sussidi ricevono un sostegno dalla Confederazione sotto forma di aiuti finanziari, il cui ammontare non è però stabilito per legge. L'avamprogetto di legge uniforma il sistema, prevedendo la concessione di aiuti finanziari per entrambi i tipi di scuole universitarie. Un aspetto di importanza fondamentale è l'elevata affidabilità del finanziamento delle scuole universitarie da parte della Confederazione. Per questa ragione, l'articolo 45 intende vincolare il più possibile mediante aliquote i decreti finanziari relativi ai sussidi di base alle scuole universitarie. L'articolo 45 stabilisce che i limiti di spesa devono essere commisurati in modo che i corrispondenti crediti annui di pagamento rispettino le aliquote previste per i sussidi di base (art. 47). Queste disposizioni sanciscono il diritto, eventualmente esigibile in via giudiziaria, a sussidi federali che coprano una determinata parte dell'importo globale dei costi di riferimento. In questo contesto la Confederazione si aspetta che i Cantoni s'impegnino tramite il Concordato a fissare a loro volta l'importo del finanziamento intercantonale (AIU e ASUP) sulla base dei costi di riferimento stabiliti dalla Conferenza universitaria svizzera.
Sezione 3: Sussidi di base
Le nuove disposizioni costituzionali sulle scuole universitarie si fondano sul principio della gestione materiale comune dell'intero settore universitario svizzero da parte della Confederazione e dei Cantoni. Questo significa che la Confederazione deve essere un partner affidabile dei Cantoni anche sul
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