Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine

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Commento alla LASU

Ogni membro dell'Assemblea plenaria dispone di un voto (art. 14 cpv. 1). Affinché le decisioni siano valide occorrono i voti di due terzi dei membri presenti, tra cui quello della Confederazione (cpv. 2). Nel Consiglio delle scuole universitarie i rappresentanti dei Cantoni ricevono inoltre un determinato numero di punti in funzione del loro numero di studenti. L'attribuzione dei punti è regolata nel concordato sulle scuole universitarie (art. 15 cpv. 1). Affinché le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie siano valide occorre, oltre alla maggioranza qualificata, anche la maggioranza dei punti, che rappresentano almeno la metà del numero degli studenti delle scuole universitarie cantonali. Questa regola offre ai grandi Cantoni universitari la garanzia di non vedersi imporre decisioni contrarie alla loro volontà da una maggioranza dei Cantoni. Grazie a questa procedura le decisioni della Conferenza universitaria non possono essere prese né contro la volontà della Confederazione né contro la volontà della maggioranza dei Cantoni (nel Consiglio delle scuole universitarie è inoltre prescritta la maggioranza dei punti). Il diritto del legislatore federale di disciplinare in questo modo la procedura decisionale si fonda sull'articolo 63a cpv. 4 Cost. Il fatto che per l'adozione di decisioni sia necessario il consenso di entrambe le parti è conforme alla concezione della Conferenza universitaria quale organo comune di Confederazione e Cantoni. Sul fronte dei Cantoni è necessario prevedere una maggioranza qualificata e differenziata per garantire il funzionamento della Conferenza ma anche per tutelare gli interessi dei grandi Cantoni universitari. Per il resto, la ponderazione dei voti in funzione del numero degli studenti è stata preferita, per ragioni democratiche e federalistiche, ad un'altra soluzione presa in considerazione, più incentrata sulle prestazioni finanziarie.

Per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri, la convenzione di cooperazione può prevedere una maggioranza semplice (cpv. 3 degli art. 14 e 15).

L'articolo 16 capoverso 1 della legge prevede che il Consiglio federale informi le commissioni parlamentari competenti in materia di formazione e ricerca sugli sviluppi importanti che avvengono nella politica universitaria svizzera. Vista la portata degli affari e delle competenze della Conferenza universitaria e al fine di garantire la fondatezza delle decisioni dell'Assemblea federale in materia di politica dell'educazione, soprattutto nel settore del finanziamento, è molto importante che le commissioni siano tenute aggiornate sugli sviluppi in questo ambito politico. L'articolo 16 capoverso 2 prevede che la pianificazione strategica nazionale e la ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi, vista la loro particolare importanza per la politica universitaria svizzera, devono essere portate formalmente a conoscenza delle commissioni. Spetta al concordato sulle scuole universitarie prevedere un disciplinamento analogo per i parlamenti cantonali.

Sezione 3: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie

La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è l'organo nazionale in cui si riuniscono le scuole universitarie stesse, rappresentate dai propri rettori. Essa ha il duplice compito di provvedere in quanto organo centrale alla cooperazione e al coordinamento tra le scuole universitarie e di collaborare alla preparazione e alla realizzazione di affari importanti della Conferenza universitaria (art. 18 cpv. 2). La Conferenza dei rettori delle scuole universitarie rappresenta le scuole universitarie in seno alla Conferenza universitaria e dispone di un proprio diritto di proposta. Il presidente e il vicepresidente partecipano alle sedute della Conferenza universitaria con voto consultivo. La Conferenza dei rettori delle scuole universitarie ha un ruolo centrale nell'elaborazione della pianificazione strategica nazionale (art. 35) e nella definizione dei settori costosi (art. 37). Ha inoltre il compito di curare i contatti con il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione, con il Consiglio nazionale della ricerca e con le organizzazioni nazionali delle persone che operano nelle scuole universitarie e deve tenere conto della loro posizione nella formazione delle proprie opinioni e nell'adozione delle proprie decisioni (art. 18 cpv. 3 e 4). Queste disposizioni rivelano la grande importanza rivestita dalla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie nel futuro spazio universitario svizzero coordinato. La Conferenza agisce di per sé quale organo comune di tutte le scuole universitarie. Per trattare questioni inerenti ai settori specifici delle università, delle scuole universitarie professionali o delle alte scuole pedagogiche può tuttavia suddividersi in camere.

Sezione 4: Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione

Il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione è l'organo consultivo centrale e indipendente della Conferenza universitaria per le questioni concernenti l'educazione, la ricerca e l'innovazione

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