Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
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Rapporto esplicativo sulla LASU
di un'istituzione, bensì membri della comunità accademica. Proprio come oggi le singole scuole universitarie prevedono strutture partecipative che permettono ai loro membri (professori, corpi intermedi, studenti) di prendere parte alla comunità, così è indispensabile che gli studenti, in particolare, possano far valere i loro interessi sul piano nazionale. L'articolo 10 lettera g dell'avamprogetto prevede perciò che un rappresentante degli studenti partecipi con voto consultivo alle sedute della Conferenza universitaria svizzera. Sulle questioni importanti, la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è inoltre tenuta a consultare le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, segnatamente gli studenti. Essa può invitarli a partecipare ai gruppi di lavoro con voto consultivo. Infine, l'articolo 26 capoverso 1 lettera a numero 3 LASU prevede, tra le condizioni per l'accreditamento istituzionale, che le persone operanti nelle scuole universitarie godano di adeguati diritti di partecipazione.
7. Pianificazione strategica e ripartizione dei compiti
Già nel 1967, nel suo messaggio sulla prima legge federale sull'aiuto alle università (FF 1967 II 52 pagg. 1419-1420), il Consiglio federale sottolineava con insistenza la necessità di una stretta collaborazione fra le scuole universitarie: dato che un piccolo Stato non può essere in testa in ogni settore, la Svizzera deve adoperarsi affinché, con un impiego moderato ed efficiente dei mezzi a disposizione, siano raggiunti eccellenti risultati scientifici. L'imperativo del coordinamento e della cooperazione scaturisce dalla preoccupazione per lo stato della ricerca e dal desiderio di mantenere la reputazione scientifica, precisava il Governo, tanto più che un'università non è in grado di occuparsi, con i propri mezzi, di diversi settori onerosi della ricerca e che numerosi compiti richiedono soluzioni sul piano interuniversitario se non addirittura nazionale. In definitiva, lo scenario immaginato dal Consiglio federale nel 1967 era il seguente: due o più scuole universitarie o i loro enti responsabili, e se del caso altre istituzioni che si occupano di ricerca, armonizzano fra loro i rispettivi progetti scientifici fissando le competenze e le priorità e organizzano di conseguenza l'insegnamento e la ricerca.
In considerazione dei limiti delle finanze pubbliche e della globalizzazione che permea tutto il settore dell'educazione e della ricerca – due elementi che intensificheranno ulteriormente la concorrenza fra le scuole universitarie svizzere – ridiventa di attualità la necessità di procedere su scala nazionale a una riorganizzazione delle attività e a una ripartizione dei compiti. Alla luce delle nuove condizioni, potranno avere successo soltanto le scuole universitarie che dispongono di un profilo chiaro nel settore dell'educazione e della ricerca. D'altro canto, affinché un Paese come la Svizzera possa resistere alla concorrenza internazionale, è indispensabile concentrare le forze soprattutto nei settori particolarmente costosi.
Nel rispetto dell'autonomia delle scuole universitarie, il coordinamento e la collaborazione devono essere assunti in primo luogo dall'istituto accademico stesso e dalla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. È inoltre compito di quest'ultima sottoporre alla Conferenza universitaria svizzera una proposta di pianificazione strategica nazionale dei compiti e delle finanze e di ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi. Sussidi vincolati a progetti sono previsti per promuovere, in particolare, la creazione di centri di competenza d'importanza nazionale o regionale gestiti congiuntamente da più scuole universitarie, l'elaborazione di programmi di eccellenza a livello internazionale, il posizionamento e la ripartizione dei compiti fra scuole universitarie (art. 56 cpv. 2 lett. a LASU).
La legge non è la sede per procedere, sul piano materiale, a una ripartizione dei compiti e una riorganizzazione delle attività: la legge deve limitarsi a stabilire i principi e le procedure per una ripartizione giudiziosa dei compiti fra le singole scuole universitarie. La base in questo senso è costituita dalla pianificazione strategica nazionale (art. 33-37 LASU), che costituisce il punto di partenza anche per la determinazione del fabbisogno finanziario.
In un dispositivo che pone l'accento sull'autonomia delle scuole universitarie e dei loro enti responsabili e che, nel contempo, intende garantire un'efficiente ripartizione dei compiti soprattutto nei settori particolarmente costosi e una concentrazione delle forze in settori d'importanza strategica per la ricerca di punta, i conflitti in merito agli obiettivi sono inevitabili. Spetterà perciò alla Conferenza universitaria svizzera, in particolare al Consiglio delle scuole universitarie, trovare soluzioni che tengano conto in ugual misura di entrambe le esigenze. La Confederazione, che conformemente all'articolo 3 capo-
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