Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca SER
Dipartimento federale dell'economia DFE
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT
Parte II: Commento alla LASU
Capitolo 1: Disposizioni generali
Le nuove disposizioni costituzionali sulla formazione affidano a Confederazione e Cantoni il compito comune di provvedere a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 61a cpv. 1 Cost.). La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure (art. 61a cpv. 2 Cost.). Per quanto concerne il settore universitario in particolare, essi provvedono insieme al suo coordinamento e a garantire che sia assicurata la qualità, tenendo conto dell'autonomia delle scuole e dei rispettivi enti responsabili e badando alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali (art. 63a cpv. 3 Cost.). Per adempiere i loro compiti, Confederazione e Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento (art. 63a cpv. 4 Cost.).
In queste disposizioni costituzionali si riconosce la necessità di regolamentare tre ambiti:
- Per adempiere i mandati degli articoli costituzionali sulla formazione, la Confederazione e i Canto-
ni devono collaborare e concludere accordi in tal senso, salvo laddove la Confederazione non abbia competenza normativa esclusiva.
- La Confederazione deve emanare i principi per il coordinamento del settore universitario.
- La Confederazione deve emanare disposizioni legali che le permettano di esercitare le competen-
ze attribuitele in via esclusiva nel settore universitario, segnatamente la gestione dei politecnici federali (disciplinata nella legge sui PF) e il sostegno alle scuole universitarie cantonali e ad altri istituti accademici da essa riconosciuti (art. 63a cpv. 1 e 2 Cost.).
Considerato questo quadro costituzionale, appare indicato iscrivere questi tre livelli di regolamentazione nella LASU. Il modo migliore è prevedere una serie di disposizioni generali all'inizio della legge (art. 1-4).
Per prima cosa vanno definiti lo scopo e l'oggetto della LASU (art. 1) e il suo campo d'applicazione (art. 2).
L'articolo 1 (scopo e oggetto) riprende gli elementi esenziali delle disposizioni costituzionali rilevanti per le scuole universitarie e li formula in modo molto astratto, come spesso è il caso in questo genere di disposizioni. La Confederazione deve garantire insieme ai Cantoni la qualità, la competitività, e il coordinamento nell'intero settore svizzero universitario (art. 1). Seguono i cinque principali strumenti conseguire questo scopo (cpv. 2): il coordinamento comune, segnatamente prefigurando organi comuni; l'assicurazione della qualità e l'accreditamento; la pianificazione strategica e la ripartizione dei compiti; il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici e la concessione di sussidi federali. Il capoverso 2 delinea la struttura di base e il contenuto essenziale della legge.
Il campo d'applicazione (art. 2) si estende alle università cantonali, alle scuole universitarie professionali comprese le alte scuole pedagogiche e agli altri istituti accademici cantonali (cpv. 1 lett. a). La legge rinuncia a differenziare i vari tipi di scuole universitarie e a menzionare separatamente le alte scuole pedagogiche, che di per sé appartengono alla categoria delle scuole universitarie professionali, anche se i singoli Cantoni hanno scelto modelli organizzativi assai differenti. Il motivo per cui si è rinunciato a distinguere i diversi tipi di scuole universitarie è la varietà delle medesime. Questa comporta differenze tanto importanti a livello di condizioni di ammissione o di titoli di studio che è impossibile sistematizzarle nelle disposizioni di legge. La decisione corrisponde inoltre allo spirito della Costituzione e alla volontà del legislatore di creare uno spazio universitario armonizzato. Questo non significa
Commento alla LASU