Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine

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Commento alla LASU

Il Consiglio delle scuole universitarie, la seconda forma di riunione della Conferenza, è incaricato di trattare affari che riguardano in primo luogo i compiti delle collettività responsabili delle scuole universitarie (art. 9 cpv. 3). Questo permette di dare maggior peso ai principali Cantoni responsabili di scuole universitarie (Cantoni universitari) nella scelta dei membri. Il Consiglio delle scuole universitarie è dunque composto dal membro competente del Consiglio federale e da quattordici membri dei Governi cantonali rappresentanti le collettività responsabili di scuole universitarie. Ogni Cantone ha diritto ad un solo seggio. Questo significa che nel Consiglio delle scuole universitarie sono rappresentati tutti i Cantoni che detengono da soli la responsabilità per un'università o una scuola universitaria professionale. Se la responsabilità è affidata congiuntamente a più Cantoni, è compito della relativa associazione delle collettività responsabili di disciplinare il diritto di rappresentanza.

Alle sedute della Conferenza universitaria sono invitati a partecipare anche altri importanti attori della politica universitaria (art. 10), segnatamente il segretario di Stato per l'educazione e la ricerca, il direttore dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, il segretario generale della Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE), il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, il presidente del Consiglio dei PF, il presidente del Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione, un rappresentante degli studenti delle scuole universitarie svizzere e altre persone, su invito, qualora gli argomenti trattati ne rendano necessaria la presenza.

In entrambe le sue forme di riunione, la Conferenza universitaria è presieduta dal membro competente del Consiglio federale. Se questi non è in grado di svolgere la sua funzione, è applicabile la normale disposizione sulla supplenza (art. 22 LOGA). Il diritto del legislatore federale di disciplinare la presidenza e la direzione della Conferenza universitaria deriva dall'articolo 63a cpv. 4 Cost. La volontà di attribuire un ruolo guida alla Confederazione nel coordinamento della politica universitaria a livello nazionale era già stato evidenziato chiaramente al momento dell'elaborazione della nuova base costituzionale (rapporto della CSEC-N del 23 giugno 2005, n. 6.2.4). Due rappresentanti dei Governi di Cantoni universitari fanno parte della presidenza della Conferenza universitaria in qualità di vicepresidenti (art. 11 cpv. 3). Questo significa che devono essere consultati per tempo nella preparazione di affari importanti e partecipano alla formazione dell'opinione. La gestione vera e propria della Conferenza universitaria è affidata al Dipartimento competente, che collabora a tal fine con la segreteria generale della CDPE (art. 12 cpv. 2). Questa stretta e costante collaborazione tra il Dipartimento e la CDPE deriva dal carattere comune dell'organo e va a tutto vantaggio del buon funzionamento della Conferenza universitaria. Le modalità secondo cui la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie collabora alla preparazione degli affari della Conferenza universitaria (art. 18 cpv. 2) vanno precisate nel regolamento d'organizzazione.

Come previsto dall'articolo 13 la Conferenza universitaria svizzera può costituire comitati permanenti o non permanenti. Per il momento si pensa in primo luogo ad un comitato permanente incaricato di trattare questioni inerenti alla formazione e al perfezionamento in medicina. Trattandosi di un settore molto importante per il coordinamento della politica universitaria svizzera, la legge prevede che anche persone non facenti parte della Conferenza universitaria, p. es. direttori cantonali della sanità, possano appartenere a questi comitati. I dettagli vanno stabiliti nel regolamento d'organizzazione.

Le competenze della Conferenza universitaria previste dagli articoli 8 e 9 si fondano sostanzialmente sull'articolo 63a capoverso 5 Cost. La LASU formula concretamente queste competenze alla luce degli obiettivi della legge e le ripartisce tra le due forme di riunione. Oltre alle proprie competenze decisionali, la Conferenza universitaria ha anche la possibilità di formulare raccomandazioni (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. e e art. 9 cpv. 3 lett. i) e pareri (art. 9 cpv. 3 lett. l e m) all'attenzione delle autorità cantonali competenti. Se la convenzione di cooperazione lo prevede, in virtù dell'articolo 66 capoverso 1 Cost. la Conferenza universitaria può emanare direttive per l'armonizzazione dei sussidi all'istruzione. Per quanto concerne le borse di studio la LASU parla soltanto di «raccomandazioni» e tiene dunque conto del fatto che si sta ancora tentando di concludere un concordato in quest'ambito. Se tuttavia il concordato non dovesse andare in porto, la Confederazione avrebbe la possibilità, attraverso la legislazione federale, di delegare alla Conferenza universitaria la competenza di emanare direttive in materia.

16/28 Commento alla LASU