Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine

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Commento alla LASU

piano finanziario. L'articolo 45, stabilendo in modo vincolante l'ammontare dell'impegno finanziario della Confederazione in relazione ai sussidi di base, contribuisce all'attuazione credibile del principio stabilito negli articoli 61a e 63a della Costituzione federale, secondo cui la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme a un'elevata qualità dello spazio formativo svizzero e del settore universitario in particolare.

In virtù dell'articolo 47, i sussidi di base ammontano al 20 per cento dell'importo globale dei costi di riferimento per le università cantonali e al 30 per cento per le scuole universitarie professionali. Queste percentuali sono indicative e possono ancora essere modificate. L'obiettivo dichiarato è che al momento del passaggio al nuovo diritto siano garantite sia la neutralità dei costi che la sicurezza del finanziamento.

Dato che l'importo complessivo stanziato dalle Camere federali è ripartito principalmente in funzione delle prestazioni (art. 48), le aliquote delle singole scuole universitarie possono divergere da quelle summenzionate. Un istituto avrebbe eventualmente diritto all'importo che gli spetta in applicazione dell'articolo 48, qualora l'importo complessivo dei sussidi di base per ogni tipo di università raggiunga le percentuali minime dei costi di riferimento definite all'articolo 47.

Per garantire la parità di trattamento, nel fissare le aliquote dei sussidi di base per i due tipi di scuole universitarie si deve tenere conto del fatto che, rispetto alle scuole universitarie professionali, le università continueranno anche in futuro a ricevere una quantità assai maggiore di fondi attraverso la promozione della ricerca. Come detto, la Confederazione copre attualmente un terzo delle spese d'esercizio delle scuole universitarie professionali, mentre i sussidi di base alle università cantonali coprono il 17-18 per cento delle spese d'esercizio complessive. Rispetto alle scuole universitarie professionali, le università cantonali ricevono però molti più fondi attraverso istituzioni di promozione delle ricerca finanziate dalla Confederazione (Fondo nazionale svizzero, CTI, programmi dell'UE). Se si tiene conto anche dei fondi in favore della ricerca, il sostegno federale alle università cantonali ammonta attualmente a circa il 25 per cento, mentre il sussidio federale per le spese d'esercizio delle scuole universitarie professionali sarà circa del 28 per cento a partire dal 2008.

Quanto ai sussidi di base, per le università e per le scuole universitarie professionali sono previsti limiti di spesa separati. Questo permette di tenere conto delle particolarità di entrambi i tipi di scuole universitarie e di evitare che uno dei due debba sostenere da solo l'onere del coordinamento e della cooperazione voluti dalla legge all'interno del panorama universitario svizzero. A lungo termine è senz'altro ipotizzabile una fusione dei due crediti.

Art. 48 Calcolo

Finora i sussidi di base per le scuole universitarie professionali erano versati sulla base di un importo forfetario per studente e di un sussidio per la ricerca (calcolato in funzione dei docenti attivi nell'insegnamento e nella ricerca e della quota dei fondi di terzi). L'importo disponibile per i sussidi di base alle università era invece ripartito tra gli istituti aventi diritto in funzione del numero degli studenti (70 per cento) e delle prestazioni nel campo della ricerca (30 per cento).

In futuro, i sussidi di base a sostegno delle scuole universitarie professionali e delle università cantonali saranno attribuiti in base ai medesimi principi (prestazioni e competitività). Nella definizione dei criteri di calcolo si dovrà però tenere conto delle particolarità delle università e delle scuole universitarie, nonché dei loro settori di specializzazione (art. 48 cpv. 6).

Per le prestazioni nell'ambito dell'insegnamento, le scuole universitarie ricevono un determinato importo per studente (sussidio pro capite; art. 48 cpv. 2). Per garantire che i sussidi concordatari e i sussidi federali si fondino sulle medesime basi di calcolo, la Conferenza universitaria dovrà stabilire le categorie di sussidi determinanti in funzione delle discipline nonché la durata massima degli studi (art. 8 cpv. 2 lett. d). In futuro la durata degli studi sussidiabile sarà per principio espressa in crediti ECTS e non più quale durata normale degli studi. Per il resto, invece che sul numero degli studenti ci si potrebbe basare sul numero di crediti ECTS o di diplomi attribuiti (o su una combinazione di tutti questi criteri), facendo però attenzione a non creare incentivi indesiderati. Questo potrebbe essere il caso, se fosse preso in considerazione unicamente il numero di diplomi. La scelta dei criteri dipenderà non soltanto dagli obiettivi perseguiti, ma anche dalla disponibilità dei dati di base e dalla loro attendibilità.

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