Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
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Rapporto esplicativo sulla LASU
(art. 23-32 dell'avamprogetto di legge). La preparazione delle decisioni è assicurata dall'Agenzia svizzera dell'accreditamento.
L'accreditamento istituzionale di una scuola universitaria presuppone l'esistenza di un sistema di assicurazione della qualità a garanzia di un'elevata qualità dell'insegnamento e della ricerca, nonché di un'organizzazione e una direzione accademica efficienti. La scuola universitaria in questione deve inoltre soddisfare le esigenze in materia di ammissione ai programmi di studio: gli istituti accademici e le alte scuole pedagogiche devono di norma subordinare l'ammissione a una maturità liceale, mentre le scuole universitarie professionali a una maturità professionale. Affinché le formazioni propedeutiche equivalenti possano essere riconosciute e dare diritto all'ammissione ai programmi di studio, le scuole universitarie professionali devono esigere un'adeguata esperienza professionale.
L'accreditamento istituzionale obbligatorio delle scuole universitarie, valido di norma per un periodo di 6-8 anni, contribuirà a far sì che le scuole universitarie prestino un'attenzione particolare alla valutazione sistematica e all'ottimizzazione della qualità delle loro prestazioni. La Svizzera svolge in un certo senso un ruolo di pioniere in Europa, poiché sta puntando in primo luogo sull'accreditamento istituzionale e non sull'accreditamento di programmi. Questo permette da un lato di limitare considerevolmente l'onere di lavoro necessario alle scuole universitarie per sottoporsi agli accreditamenti e dall'altro di rafforzare l'autonomia delle scuole universitarie, chiamate così ad assumersi da sole la responsabilità per la qualità dei loro programmi di studio. L'accreditamento istituzionale contribuisce non soltanto ad assicurare un'elevata qualità dell'insegnamento e della ricerca, ma anche a creare condizioni quadro comparabili in quanto stabilisce determinati presupposti comuni a tutte le scuole universitarie (art. 26 dell'avamprogetto di legge).
Per l'organizzazione e la procedura di accreditamento sono stati esaminati i modelli seguenti, tenuto conto anche delle diverse soluzioni adottate all'estero:
1) accreditamento istituzionale e accreditamento di programmi rilasciati esclusivamente dal Consiglio dell'accreditamento dopo preparazione delle proposte da parte dell'Agenzia svizzera dell'accreditamento;
2) accreditamento istituzionale e accreditamento di programmi rilasciati da agenzie svizzere o estere riconosciute dal Consiglio dell'accreditamento, tra cui l'Agenzia svizzera dell'accreditamento;
3) accreditamento istituzionale e accreditamento di programmi rilasciati esclusivamente dal Consiglio dell'accreditamento dopo preparazione delle proposte da parte di un'agenzia svizzera o estera riconosciuta;
4) accreditamento istituzionale rilasciato esclusivamente dal Consiglio dell'accreditamento dopo preparazione delle proposte da parte dell'Agenzia svizzera dell'accreditamento; accreditamento di programmi rilasciato separatamente dal Consiglio dell'accreditamento dopo preparazione delle proposte da parte dell'Agenzia svizzera di accreditamento o di agenzie svizzere o estere riconosciute dal Consiglio dell'accreditamento.
Dopo approfondite discussioni sulla preferenza fra la terza e la quarta soluzione, la scelta è caduta sulla quarta variante. Il punto decisivo è che l'accreditamento istituzionale può essere proposto soltanto dall'Agenzia svizzera dell'accreditamento. Questo tipo di accreditamento è determinante per ottenere sussidi dalla Confederazione e dai Cantoni, nonché per beneficiare della protezione della denominazione. Il presupposto è che la procedura di accreditamento sia condotta in modo comparabile e uniforme e con piena cognizione del diritto procedurale e processuale svizzero e del diritto svizzero in materia di accreditamento. Durante i dibattiti è stato in particolare espresso il timore che altre agenzie, soprattutto estere, non dispongano di queste conoscenze indispensabili per procedere alle verifiche del caso. Occorrerebbe allora definire anche i requisiti per il riconoscimento di altre agenzie svizzere o estere e vigilare sul loro rispetto. Infine si è tenuto conto del fatto che esiste già un Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere (OAQ), istituito da Confederazione e Cantoni, che svolge compiti nei settori valutazione, audit qualitativi e accreditamenti per le scuole universitarie. Per quanto riguarda l'accreditamento di programmi, invece, il ricorso ad altre agenzie di accreditamento (oltre all'Agenzia svizzera dell'accreditamento) risulta meno problematico. Questo tipo di accreditamento serve alle scuole universitarie innanzitutto per posizionarsi fra i concor-
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