Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine

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Commento alla LASU

Sezione 2: Determinazione del fabbisogno finanziario

Gli elementi principali del modello di finanziamento sono due: la determinazione comune da parte di Confederazione e Cantoni (nel quadro della Conferenza universitaria; art. 39) del fabbisogno complessivo di fondi pubblici per le scuole universitarie e gli istituti accademici per ogni periodo di pianificazione, nel rispetto della pianificazione strategica nazionale, e l'applicazione generalizzata di costi di riferimento.

Il finanziamento di base dell'insegnamento in funzione delle prestazioni e sulla base di costi di riferimento dovrebbe permettere di meglio adeguare i costi di un insegnamento di qualità, che include sempre anche una quota relativa alla ricerca, ai compiti previsti. Allo stesso tempo si vuole aumentare la trasparenza. I costi di riferimento sono inoltre uno strumento importante per controllare l'evoluzione dei costi e danno ai finanziatori la garanzia di pagare un prezzo ragionevole per l'insegnamento offerto nel settore universitario. Gli enti responsabili sono naturalmente liberi di mettere a disposizione delle proprie scuole universitarie mezzi finanziari supplementari per aiutarle a migliorare il loro profilo nel campo dell'insegnamento e della ricerca. Il legislatore si aspetta inoltre che ogni scuola universitaria si sforzi di procurarsi una quantità adeguata di fondi da terzi.

Nell'articolo 41 sono elencati gli elementi essenziali per il calcolo dei costi di riferimento. La determinazione dei costi di riferimento, soprattutto quella dei fattori di normalizzazione, si basa sulla pianificazione strategica, sulle priorità in essa definite e sugli obiettivi della pianificazione finanziaria. Alle università e alle scuole universitarie si applicano gli stessi principi. Tuttavia, data la diversità degli obiettivi e, in parte, delle esigenze dei due tipi di scuole universitarie e dei loro settori di specializzazione, i vari elementi possono essere ponderati in modo differente. Questo vale per esempio per la ricerca, che nelle università riveste un'importanza maggiore che nelle scuole universitarie professionali. I due tipi di scuole universitarie e i singoli settori di specializzazione hanno esigenze differenti anche per quanto riguarda le forme didattiche e il rapporto quantitativo tra docenti e studenti. Queste differenze vanno prese in considerazione nella determinazione dei costi di riferimento. Dato l'indirizzo pratico dell'insegnamento nelle scuole universitarie professionali, alcuni settori di specializzazione richiedono un elevato numero di docenti. Viceversa, in determinate discipline le università presentano un rapporto quantitativo tra docenti e studenti nettamente insufficiente e devono intervenire per colmare questa lacuna. Queste differenze devono essere prese in considerazione. Per maggiori dettagli si rimanda agli esempi di calcolo nel rapporto sui principi finanziari e le ripercussioni dell'avamprogetto di legge.

Capitolo 7: Sussidi federali

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Questa sezione crea la base legale per la concessione di aiuti finanziari alle scuole universitarie e agli istituti accademici cantonali. L'articolo 42 elenca le condizioni per il riconoscimento del diritto ai sussidi, che è il presupposto per il versamento di sussidi federali. L'accreditamento istituzionale è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Le lettere b e c dell'articolo 42 capoverso 1 stabiliscono condizioni supplementari per il riconoscimento del diritto ai sussidi. Vista l'alta densità di scuole universitarie in Svizzera, occorre valutare con molta prudenza se accordare il riconoscimento del diritto ai sussidi a nuove istituzioni. Una condizione essenziale è che queste nuove scuole devono contribuire ad ottimizzare l'intero settore universitario (art. 42 cpv. 1 lett. c).

Affinché possa essere loro riconosciuto il diritto ai sussidi, le scuole universitarie e gli istituti accademici devono offrire servizi pubblici d'insegnamento (art. 42 cpv. 2 lett. b).

Gli impegni presi dalla Svizzera nel quadro del GATS per il settore della formazione concernono i servizi privati d'insegnamento. È pertanto fondamentale fare una chiara distinzione tra servizi d'insegnamento privati e pubblici. Un gruppo di lavoro denominato «GATS ed educazione» ha definito tre criteri che, per quanto siano applicabili, devono essere adempiuti cumulativamente affinché un servizio d'insegnamento sia considerato pubblico. Questi tre criteri sono stati approvati sia dalla Confederazione che dalla CDPE e comunicati all'OMC. La comunicazione ufficiale definisce i tre criteri seguenti:

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