Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Commento alla LASU
Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici, come pure gli enti che ne sono responsabili, devono inoltre garantire un esercizio durevole (art. 26 cpv. 1 lett. d). Questa condizione è intesa soprattutto a proteggere gli studenti. Si vuole in questo modo evitare la comparsa di istituti di formazione a carattere sperimentale che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti per lo svolgimento di programmi di studio completi.
L'accreditamento di programmi può sostanzialmente limitarsi all'esame della qualità delle offerte di studio (art. 27).
La procedura di accreditamento non è definita direttamente nella LASU. Per garantire la flessibilità del disciplinamento e conservare la possibilità di adeguarlo agli sviluppi a livello internazionale, questo compito va piuttosto delegato alla Conferenza universitaria. Nell'elaborare la procedura, la Conferenza deve tenere conto di esigenze internazionali. Per quanto concerne la competenza di formulare proposte in materia di accreditamento si rinvia alle spiegazioni del rapporto esplicativo (n. 4).
Pur non definendo la procedura di accreditamento, la LASU contiene tuttavia disposizioni concernenti la decisione (art. 29), la durata dell'accreditamento e l'adempimento degli oneri (art. 30), il rinnovo dell'accreditamento (art. 31) e gli emolumenti (art. 32). Per la durata massima dell'accreditamento, la Svizzera deve rispettare gli standard internazionali. L'accreditamento è pertanto valido per un periodo tra i sei e gli otto anni (art. 30 cpv. 1). Per entrambi i tipi di accreditamento possono dunque essere fissate durate massime che rientrano nella norma.
Prima della scadenza dell'accreditamento, gli istituti di formazione accreditati devono chiederne il rinnovo e quindi sottoporsi nuovamente all'esame di qualità. Se un istituto non risponde più alle esigenze, possono essere stabilite condizioni per il rinnovo. Se le esigenze qualitative non sono più soddisfatte per un periodo prolungato, il rinnovo dell'accreditamento va negato. Una serie di provvedimenti amministrativi permette di intervenire qualora durante il periodo di validità dell'accreditamento fossero constatati problemi di qualità (art. 61).
Capitolo 5: Pianificazione strategica e ripartizione dei compiti
L'articolo 33 stabilisce gli obiettivi generali della pianificazione strategica e della ripartizione dei compiti (lett. a-c) nonché i principi di attuazione (lett. d ed e). La pianificazione strategica per l'intero sistema va distinta da quella dei singoli istituti. Essa non influisce direttamente sugli affari delle singole scuole universitarie, ma definisce un quadro strategico per processi di sviluppo del settore universitario svizzero e stabilisce i fondi necessari a livello nazionale.
Il rispetto delle competenze politiche ed accademiche e la presa in conto dell'autonomia delle scuole universitarie implicano inoltre che la pianificazione strategica nazionale e la ripartizione dei compiti devono fondarsi sulle strategie di sviluppo delle singole scuole universitarie, adottando cioè una prospettiva dal basso verso l'alto. Allo stesso tempo sono però necessarie determinate direttive dall'alto verso il basso nel settore finanziario e per quanto concerne gli obiettivi per l'intero sistema. La pianificazione strategica e la ripartizione dei compiti devono dunque essere elaborate in processo di costante dialogo tra i vari livelli, ossia le scuole universitarie, la Conferenza dei rettori e la Conferenza universitaria.
L'articolo 34 prescrive alle scuole universitarie e agli istituti accademici aventi diritto ai sussidi l'elaborazione di piani di sviluppo e di piani finanziari pluriennali nel rispetto delle disposizioni degli enti che ne sono responsabili. In questi piani le scuole universitarie stabiliscono la propria strategia di sviluppo e calcolano il relativo fabbisogno finanziario, tenendo conto in particolare delle decisioni della Conferenza universitaria concernenti la pianificazione strategica nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettera a. Le direttive della Conferenza universitaria in materia di pianificazione sono elaborate e definite in collaborazione con la Conferenza dei rettori.
La Conferenza dei rettori delle scuole universitarie dispone di vaste competenze tecniche ed è pertanto un organo particolarmente idoneo ad analizzare la situazione e lo sviluppo del panorama universitario e ad elaborare una proposta di pianificazione strategica nazionale in materia di compiti e finanze per il settore universitario sulla base delle pianificazioni delle scuole universitarie e degli istituti acca-
20/28 Commento alla LASU