Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine

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Commento alla LASU

demici e nel rispetto delle decisioni della Conferenza universitaria (art. 35). La pianificazione strategica nazionale serve sostanzialmente a stabilire e sviluppare condizioni quadro favorevoli per il successo delle scuole del sistema universitario svizzero (p. es. coefficiente di assistenza adeguato, finanziamento di base dell'insegnamento e della ricerca, sviluppo dell'insegnamento, cooperazione e ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie) nei limiti delle possibilità finanziarie della Confederazione e dei Cantoni.

La Conferenza universitaria (in quanto Consiglio delle scuole universitarie) adotta la pianificazione strategica nazionale per il settore universitario (art. 36). La Confederazione e i Cantoni stabiliscono in questo modo gli obiettivi strategici per l'intero settore universitario e fanno una proposta in merito ai fondi necessari al raggiungimento di questi obiettivi. La pianificazione strategica, in particolare la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi, è verosimilmente concepita per un periodo più lungo rispetto ai quadrienni per cui sono versati i sussidi. Per questa ragione la Conferenza universitaria dovrà stabilire priorità per ogni periodo di pianificazione e calcolare i fondi necessari. La pianificazione strategica comune nel quadro della Conferenza universitaria costituisce la base per il messaggio ERI e per la fissazione dei sussidi che dovranno essere versati dai Cantoni firmatari della convenzione a titolo di perequazione degli oneri intercantonale. In vista della ripartizione dei crediti ERI va allestita una panoramica dei fondi necessari comprendente anche i fondi per la ricerca. La Conferenza universitaria può integrare la pianificazione strategica nazionale in materia di compiti e finanze della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie con ulteriori misure volte a conservare, rafforzare o sviluppare settori di specializzazione o discipline di interesse nazionale (art. 36 cpv. 3).

L'avamprogetto di legge presuppone che saranno le scuole universitarie stesse e la Conferenza dei rettori a provvedere al coordinamento e alla cooperazione nel settore universitario. La pianificazione nazionale in materia di compiti e finanze crea gli incentivi necessari a tal fine. Per i settori particolarmente costosi (art. 37) la Conferenza universitaria può decidere una ripartizione dei compiti vincolante per tutte le parti. I capoversi 3 e 4 prevedono sanzioni nel caso in cui un ente responsabile non ottemperi a queste decisioni. L'ente è di per sé libero di continuare a proporre i settori di studio in questione, ma è molto probabile che la soppressione totale o parziale dei sussidi federali e dei sussidi intercantonali non tardi a fare effetto. Il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 23 giugno 2005 sull'articolo quadro sulla formazione indica quali esempi di settori costosi in particolare la medicina, l'alta tecnologia e la ricerca d'avanguardia. Nella legge si è però rinunciato consapevolmente a definire nel dettaglio i settori costosi, non da ultimo poiché col tempo la situazione può evolvere e, a seconda degli sviluppi, l'elenco dei settori in questione può cambiare. In un primo tempo andranno definiti criteri vincolanti per la determinazione dei settori costosi. Nel farlo si dovrà tenere presente la Costituzione, valutando l'entità dei costi in rapporto all'intero settore universitario. Qualsiasi concentrazione delle risorse deve permettere una riduzione dei costi (p. es. i costi per studente) ma allo stesso tempo garantire un'elevata qualità dell'insegnamento e della ricerca. Per ottimizzare l'impiego dei fondi va considerata l'eventualità di riorganizzare i settori con pochi studenti. Tuttavia, soprattutto nelle discipline umanistiche (ma non solo), per una formazione di qualità è necessaria un'offerta piuttosto ampia, anche se il numero degli studenti non è sempre sufficiente. Non si deve però dimenticare che spesso le «discipline minori» forniscono prestazioni eccellenti a livello internazionale. Inoltre, si deve valutare se i costi generati da questi settori siano veramente tanto elevati in rapporto a quelli dell'intero settore universitario.

Capitolo 6: Finanziamento

Sezione 1: Principi

L'articolo 38 menziona i principi di finanziamento che garantiscono un impiego appropriato ed efficace dei sussidi versati da Confederazione e Cantoni ed un'utilizzazione efficiente ed oculata delle risorse disponibili.

L'introduzione di una procedura concordata tra Confederazione e Cantoni per la determinazione del fabbisogno finanziario dovrebbe rendere più affidabile la pianificazione per la Confederazione, i Cantoni, gli enti responsabili e le scuole universitarie e legittimare ulteriormente l'impiego di fondi pubblici.

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