Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 28 pagine
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Commento alla LASU
ne di disposizioni esecutive può essere affidata al Dipartimento competente, ma non ad un unità amministrativa subordinata (art. 48 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA; RS 172.010).
Con l'articolo 65 è inserita nella legge una clausola di valutazione. Questa prevede che dopo aver sentito la Conferenza delle scuole universitarie, il Consiglio federale fa rapporto al Parlamento ogni quattro anni in merito ai fondi pubblici impiegati e agli effetti del sistema di finanziamento sui budget di Confederazione e Cantoni, nonché in merito alle scuole universitarie e alle discipline.
Particolare attenzione va prestata all'abrogazione della legge sulle scuole universitarie professionali (art. 66 cpv. 1), un passo importante in materia di politica universitaria. C'è da attendersi che il processo di adeguamento richiederà un certo tempo. Per questa ragione la legge prevede che nei cinque anni seguenti l'entrata in vigore, i Governi cantonali possono, se indispensabile, emanare le necessarie disposizioni in via d'ordinanza (art. 64 cpv. 2).
L'entrata in vigore della LASU richiede l'adeguamento di diverse leggi, segnatamente la legge sulla ricerca, la legge sui PF, la legge sulle professioni mediche e la legge sulla statistica federale (art. 66 cpv. 2).
Nella legge sulla ricerca sono abrogate le disposizioni che fanno riferimento al Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia. I compiti del nuovo Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione sono definiti nella LASU (art. 19 seg.). Inoltre, in futuro spetterà alla Conferenza universitaria perseguire una politica svizzera universitaria coerente in materia di formazione universitaria, ricerca e innovazione (art. 4 lett. b). Per questa ragione vanno stralciati gli art. 5a, 20 lett. a, 21, 22 e 32 cpv. 2 della legge sulla ricerca.
La legge sui PF deve evidenziare che il settore dei PF fa parte dello spazio universitario svizzero coordinato e va pertanto adeguata. Questo significa in particolare che il settore dei PF partecipa alla pianificazione strategica nazionale in materia di compiti e finanze e alla ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi. Come tutte le scuole universitarie svizzere, anche i due PF devono istituire un sistema di assicurazione della qualità conformemente alla LASU e chiedere l'accreditamento istituzionale.
L'avamprogetto di legge contiene anche le modifiche della legge sulle professioni mediche rese necessarie dalla LASU. Il punto essenziale è che con l'entrata in vigore della LASU il Consiglio svizzero dell'accreditamento istituito attraverso la legge sulle professioni mediche e nominato dal Consiglio federale sarà rimpiazzato dall'omonimo Consiglio svizzero dell'accreditamento previsto dalla LASU. A quel punto l'autorità di nomina sarà la Conferenza universitaria.
Nella legge sulla statistica federale, ai compiti della statistica federale sono aggiunte rilevazioni sul settore della ricerca e della formazione. La LStat è così adeguata alle nuove disposizioni costituzionali sulla formazione (art. 65 cpv. 1).
Sezione 2: Disposizioni introduttive e transitorie
Con l'entrata in vigore della LASU è introdotto l'obbligo di accreditamento. L'accreditamento istituzionale diventa dunque una condizione necessaria, ma non sufficiente, per il diritto ai sussidi federali. Evidentemente non è possibile che con il nuovo regime i diritti ai sussidi accordati in virtù della legge sull'aiuto alle università e della legge sulle scuole universitarie professionali vengano a cadere da un giorno all'altro. È pertanto necessario un regime transitorio. Questo è stabilito nell'articolo 68, che prevede la permanenza del diritto ai sussidi fino alla decisione del Consiglio dell'accreditamento sull'accreditamento istituzionale, ma non oltre la fine del 2016 (cpv. 2). Le scuole universitarie che si faranno accreditare dopo il 1° gennaio 2011 secondo il diritto previgente saranno premiate: il loro accreditamento sarà considerato valido fino alla fine del 2018 (cpv. 3).
Le domande pendenti saranno per principio trattate secondo il nuovo diritto. Il Consiglio federale deve però poter prevedere eccezioni (art. 69). Si pensa in particolare alle richieste di sussidi federali o di autorizzazione di scuole universitarie professionali, al fine di evitare casi di rigore.
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