Avamprogetto 1 (LCSic)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine

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Legge sul controllo della sicurezza

c. rilascia dichiarazioni di sicurezza senza che gli impianti, i veicoli, gli apparecchi, i sistemi di sicurezza o le componenti corrispondano alle prescrizioni tecniche di sicurezza.

Art. 28 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, usando inganno:

a. induce l’organo di un organismo indipendente a rilasciare rapporti o certificati inesatti per dimostrare la sicurezza;

b. induce una persona o un organismo incaricati di pronunciarsi su fatti essenziali in quanto requisiti per tali certificati a rilasciare un reperto o una perizia inesatti.

Art. 29 Uso di certificati falsi o inesatti; simulazione di certificati

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo di inganno, nelle relazioni giuridiche:

a. fa uso o tollera che altri facciano uso di certificati di sicurezza o di rapporti di sicurezza falsi o inesatti formati da terzi;

b. fa valere fraudolentemente un certificato di sicurezza o un rapporto di sicurezza in altro modo rispetto a quanto previsto nella lettera a e negli articoli 26–28.

Art. 30 Documenti esteri

Gli articoli 26–29 sono applicabili anche ai documenti esteri.

Art. 31 Immissione sul mercato ed esercizio senza dichiarazione di sicurezza È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque senza la necessaria dichiarazione di sicurezza immette sul mercato veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza o componenti o gestisce impianti.

Art. 32 Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 33 Trattamento dei dati e assistenza amministrativa

1 Gli organi di controllo sono autorizzati a trattare i dati personali inclusi quelli concernenti il perseguimento penale e le sanzioni ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati.

4 RS 235.1