Avamprogetto 1 (LCSic)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine

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Legge sul controllo della sicurezza

prescritta, fondandosi esclusivamente sul certificato di sicurezza e senza esaminare se le prescrizioni tecniche di sicurezza sono rispettate.

3 L’organo per la sicurezza effettua controlli per campionatura per verificare:

a. l’esattezza del contenuto:

1. dei certificati di sicurezza,

2. delle valutazioni dei rapporti di sicurezza;

b. il rispetto delle prescrizioni tecniche di sicurezza.

Art. 15 Organismi indipendenti

1 Qualora sia prescritto che un certificato di sicurezza o una valutazione del rapporto di sicurezza siano forniti da un organismo indipendente, tale esigenza è soddisfatta se, nel corrispondente settore specialistico, l’organismo di cui si tratta:

a. è accreditato in Svizzera;

b. è riconosciuto dalla Svizzera nell’ambito di una convenzione internazionale; oppure

c. è autorizzato o riconosciuto in altro modo secondo il diritto svizzero.

2 I certificati di sicurezza e le valutazioni dei rapporti di sicurezza emessi da organismi indipendenti esteri che non adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 sono considerati forniti se è possibile provare in modo plausibile che:

a. le procedure di verifica applicate adempiono i requisiti svizzeri; e

b. l’organismo indipendente estero dispone di una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera.

3 Qualora organismi svizzeri adeguati o certificati di sicurezza e valutazioni di rapporti di sicurezza da questi emessi non siano riconosciuti in uno Stato, la Segreteria di Stato dell’economia, d’intesa con l’ufficio federale competente, può ordinare che i certificati di sicurezza e le valutazioni dei rapporti di sicurezza emessi in detto Stato siano considerati come non forniti. A tal fine considera gli interessi economici globali della Svizzera, in particolare quelli dell’economia esterna.

Art. 16 Controllo dell’attività degli organismi indipendenti

Il servizio di accreditamento controlla, in collaborazione con gli organi per la sicurezza, l’attività degli organismi indipendenti sotto il profilo dell’organizzazione, del personale e del metodo di lavoro.

Art. 17 Rimunerazione degli organismi indipendenti

Il Consiglio federale può stabilire l’importo minimo e quello massimo di rimunerazione che gli organismi indipendenti possono chiedere a copertura dei costi della loro attività.