Avamprogetto 1 (LCSic)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine

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Legge sul controllo della sicurezza

2 Qualora la legislazione speciale conferisca all’organo per la sicurezza più ampi diritti e obblighi, questi prevalgono sulle disposizioni di cui agli articoli 18–20.

Capitolo 3: Procedure di esame e di controllo della sicurezza tecnica

Art. 22 Obbligo di collaborazione

Per quanto necessario all’esercizio della loro attività di vigilanza, all’organo per la sicurezza e alle autorità di approvazione, di autorizzazione o di vigilanza occorre:

a. fornire tutte le informazioni e produrre tutti i documenti e i fascicoli;

b. mettere gratuitamente a disposizione il personale e il materiale necessari;

c. permettere il libero accesso in ogni momento.

Art. 23 Obbligo di notifica

1 Le seguenti persone sono tenute a notificare immediatamente all’autorità di approvazione, di autorizzazione o di vigilanza eventi particolarmente rilevanti sotto il profilo della sicurezza:

a. chi è responsabile della costruzione o dell’esercizio di un impianto per il quale è prescritta la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza oppure la procedura di esame della sicurezza mediante controllo ufficiale;

b. chi ha ottenuto un’approvazione del tipo per un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente, per i quali è prescritta la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza.

2 Qualora constati difetti che possono pregiudicare la sicurezza tecnica di un impianto, di un veicolo, di un apparecchio, di un sistema di sicurezza o di una componente, l’organo indipendente li notifica immediatamente all’autorità competente.

Art. 24 Provvedimenti

1 Se constata difetti in un impianto, un veicolo, un apparecchio, un sistema di sicurezza o una componente oppure se ne viene a conoscenza o lo ritiene necessario in base a particolari eventi, reperti o indicazioni, l’organo per la sicurezza propone all’autorità competente provvedimenti o esami supplementari.

2 L’organo per la sicurezza dispone di moto proprio i provvedimenti o gli esami supplementari se:

a. la legislazione speciale lo prevede oppure gli delega la facoltà di rilasciare l’approvazione o l’autorizzazione;

b. essi non concernono il contenuto dell’approvazione dei piani o dell’autorizzazione d’esercizio; oppure

c. non è prevista né l’approvazione dei piani né l’autorizzazione d’esercizio.