Avamprogetto 1 (LCSic)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine

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Legge sul controllo della sicurezza

Art. 23

Le decisioni delle autorità di approvazione, di autorizzazione e di vigilanza come pure quelle dell’organo per la sicurezza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 24, 25 e 26

Abrogati

Art. 55

1 Sempre che non sia realizzata una fattispecie penale più grave, è punito con la multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. comincia a costruire o modificare un impianto elettrico subordinato all’obbligo di approvazione dei piani senza aver ottenuto l’approvazione definitiva;

b. attiva o fa attivare impianti elettrici sui quali, per intervento dell’organo competente, è stata disinserita la corrente a causa di difetti pericolosi.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

3 Il Consiglio federale può comminare le medesime pene per le infrazioni alle prescrizioni d’esecuzione che, per determinate attività, prevedono l’obbligo dell’autorizzazione.

Art. 56 cpv. 1

1 Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, disattende una norma della presente legge o di una pertinente ordinanza o una decisione ufficiale presa in virtù di norme siffatte, è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

Art. 57 cpv. 2

Abrogato

Art. 63 cpv. 1

1 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del … della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto. Le dichiarazioni e i certificati di sicurezza dovranno, se necessario, essere richiesti in un secondo tempo.