Avamprogetto 1 (LCSic)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine

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Legge sul controllo della sicurezza

Art. 18 (nuovo)

1 Il Consiglio federale stabilisce se prima della costruzione di impianti a bassa tensione la sicurezza tecnica è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic11.

2 Il Consiglio federale può prevedere che invece che all’organo per la sicurezza o all’autorità di vigilanza le dichiarazioni e i certificati di sicurezza siano presentati a un altro organismo e che quest’ultimo svolga i controlli di cui agli articoli 11 capoverso 2 e 14 capoverso 3 LCSic.

Art. 21

1 L’esame e il controllo degli impianti elettrici in esercizio sono retti dalle seguenti procedure secondo la LCSic12:

a. impianti a bassa tensione, procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza;

b. altri impianti, procedura di esame e controllo mediante dichiarazione di sicurezza.

2 Il Consiglio federale stabilisce a quali intervalli occorre presentare all’organo per la sicurezza e all’autorità di vigilanza una dichiarazione o un certificato di sicurezza per gli impianti in esercizio. Può prevedere che la dichiarazione o il certificato di sicurezza siano presentati solo su richiesta.

3 Il Consiglio federale può prevedere che invece che all’organo per la sicurezza o all’autorità di vigilanza i certificati di sicurezza per gli impianti a bassa tensione siano presentati a un altro organismo e che quest’ultimo svolga i controlli di cui all’articolo 14 capoverso 3 LCSic. Può inoltre designare tale organismo quale organo di notifica ai sensi dell’articolo 23 LCSic.

Art. 21a (nuovo)

La sicurezza tecnica di prodotti elettrici destinati a essere usati con una tensione nominale fino a 1000 V a corrente alternata o fino a 1500 V a corrente continua (prodotti a bassa tensione) sono esaminati e controllati con la procedura di esame e controllo mediante dichiarazione di sicurezza secondo la LCSic13.

Art. 22

1 Chi effettua lavori su impianti elettrici a bassa tensione necessita di un’autorizzazione dell’Ispettorato.

2 Il Consiglio federale stabilisce i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione; può prevedere eccezioni e disciplina la procedura.

11 RS …; RU … (FF 2006 5527)

12 RS …; RU … (FF 2006 5527)

13 RS …; RU … (FF 2006 5527)