Avamprogetto 1 (LCSic)
Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine
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Legge sul controllo della sicurezza
3 L’organo per la sicurezza è l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato). Per gli impianti elettrici delle ferrovie, inclusi gli incrociamenti delle ferrovie con linee elettriche a corrente forte e l’impianto di queste ultime lungo le ferrovie come pure l’incrociamento di ferrovie elettriche con linee a corrente debole, di filovie e di impianti a fune l’organo per la sicurezza è quello designato nella pertinente legislazione.
4 Al posto dei diversi organi per la sicurezza, il Consiglio federale può istituire un unico organo per la sicurezza degli impianti elettrici.
Art. 13 cpv. 2
Abrogato
Art. 16 cpv. 2
2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani è:
a. l’Ufficio federale dell’energia;
b. l’Ispettorato, se la domanda che deve essere approvata o autorizzata concerne aspetti puramente tecnici e non necessita di una ponderazione con altri interessi;
c. l’autorità competente secondo la pertinente legislazione, per gli impianti elettrici di ferrovie e filovie come pure di impianti a fune.
Art. 16a cpv. 2 (nuovo)
2 La sicurezza tecnica di impianti elettrici subordinati all’approvazione dei piani è esaminata e controllata prima della costruzione e prima della messa in esercizio con la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza conformemente alla LCSic10.
Art. 16c cpv. 2
2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, in ogni caso però entro il termine di deposito dei piani, all’autorità di approvazione.
Art. 16h cpv. 2
Abrogato
Art. 16i cpv. 3 (nuovo)
3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può incaricare terzi di controllare il rispetto degli oneri connessi all’approvazione dei piani.
10 RS …; RU … (FF 2006 5527)