Avamprogetto 1 (LCSic)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine

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Legge sul controllo della sicurezza

Art. 48 cpv. 2 e 2bis (nuovo)

2 Sentite le parti interessate, l’Ufficio federale decide sulle controversie concernenti l’obbligo di trasporto per i trasporti militari (art. 43 cpv. 1).

2bis Sull’adozione di misure speciali di sicurezza per i trasporti militari decide dopo aver sentito le parti interessate e l’organo per la sicurezza (art. 43 cpv. 3).

5. Legge federale del 5 ottobre 199021 sui binari di raccordo ferroviario

Art. 17 Esame e controllo della sicurezza tecnica

1 L’autorità di vigilanza è l’Ufficio federale dei trasporti. Il Consiglio federale può affidare la vigilanza a terzi.

2 L’autorità di vigilanza può esigere in ogni momento che il contratto, i piani o le prescrizioni di servizio vengano modificati o adeguati.

3 L’esame e il controllo della sicurezza tecnica dei binari di raccordo sono retti dalla legge del …22 sul controllo della sicurezza (LCSic).

4 L’organo per la sicurezza è aggregato sotto il profilo organizzativo all’Ufficio federale dei trasporti.

5 Il Consiglio federale stabilisce se prima della costruzione, prima della messa in esercizio e durante l’esercizio la sicurezza tecnica dei binari di raccordo è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic.

Art. 19 cpv. 2

2 È fatta salva la procedura di autorizzazione prevista dall’articolo 18m della legge federale del 20 dicembre 195723 sulle ferrovie.

21 RS 742.141.5

22RS …; RU … (FF 2006 5527)

23 RS 742.101