Avamprogetto 1 (LCSic)

Consultazione 2008/65: Legge federale concernente l'esame e il controllo della sicurezza tecnica (Legge federale sul controllo della sicurezza, LCSic) · 22 pagine

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Legge sul controllo della sicurezza

6. Legge del 23 giugno 200624 sugli impianti a fune

Art. 3 cpv. 1bis (nuovo)

1bis L’esame e il controllo della sicurezza tecnica sono retti dalla legge del …25 sul controllo della sicurezza (LCSic).

Art. 6 Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza

Il Consiglio federale stabilisce se prima della costruzione, prima della messa in esercizio o prima della messa in commercio e durante l’esercizio la sicurezza tecnica degli impianti a fune, delle componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune è esaminata e controllata secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante dichiarazione di sicurezza oppure secondo la procedura di esame e controllo della sicurezza mediante certificato di sicurezza conformemente alla LCSic26.

Art. 17 cpv. 2 e 3 lett. a

2Abrogato

3 L’autorizzazione di esercizio è rilasciata se:

a. sono forniti le dichiarazioni e i certificati di sicurezza necessari secondo la LCSic27;

Art. 22, rubrica e cpv. 2 (nuovo)

Autorità di vigilanza e organo per la sicurezza

2 L’organo per la sicurezza è aggregato all’Ufficio federale sotto il profilo organizzativo.

Art. 26 Rimedi giuridici

Le decisioni dell’Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 28 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione, segnatamente in merito alla pianificazione, alla costruzione e all’esercizio degli impianti a fune.

Art. 29

Abrogato

24 RS …; RU … (FF 2006 5401)

25 RS …; RU … (FF 2006 5527)

26 RS …; RU … (FF 2006 5527)

27 RS …; RU … (FF 2006 5527)